Nuova legislazione omologazione cerchi
Inviato: venerdì 8 marzo 2013, 21:15
Ma quello che non capisco ... con che criterio passano il collaudo ?marcofinnista ha scritto:
clio8v ha scritto:quindi il "nulla osta" per la misura dovrà dartelo il costruttore dei cerchi, per il resto cambia nulla... se non che spariranno le spalle tirate in stile crucco!
insomma posso scordarmi di montare le 195/45 al posto delle 185/55 sui miei vecchi RaceMax al prossimo cambio gomma...
Vediamo..Meno burocrazia. Un'ulteriore ricaduta di questo decreto è costituita dalla semplificazione del processo di omologazione di nuove misure di pneumatici su una certa vettura. Finora erano necessari il rilascio del nulla osta da parte del costruttore o dell'importatore dell'auto e la "visita e prova" presso una sede provinciale della Motorizzazione. Con la nuova norma, l'onere di verificare la compatibilità della nuova dimensione delle gomme ricade sul costruttore della ruota, che la omologa per una certa famiglia di modelli con determinate misure di pneumatici. Sarà quindi sufficiente presentare alla Motorizzazione il certificato di omologazione del cerchio e la dichiarazione del gommista che certifica di aver montato l'insieme ruota e pneumatico seguendo le prescrizioni per ottenere, dopo la consueta "visita e prova", la trascrizione della nuova dimensione delle gomme sulla carta di circolazione.
Non menziona il cerchio, ma potrebbe essere incluso nell'articolo citato (124).a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
Quindi il CETOC non morirà.. figurati se si fan sopprimere per far un lavoro di routine ed incassare soldoni..Art. 4
2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema ruota richieda sostituzione o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.
CIOE'?? Le ruote vecchie senza diciture (ovvero gli pneumatici non "aggiornati") non saranno compatibili? |Art. 5
Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota
1. Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento n. 124 UN/ECE.
Ma se uno ha modificato PRIMA.. mah..Art. 6
Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota sui veicoli
2. L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, ne' prevedere l'uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano gia' previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella documentazione di omologazione del veicolo.
QUINDI.. l'unico "snellimento" burocratico è la omissione del CETOC, sebbene si vada ad incasinare costruttori di gomme (e forse cerchi?)Art. 7
Aggiornamento della carta di circolazione
1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[/quote]Art. 3, comma 2
Allegato C
1.2 soddisfare l'equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione del tipo. Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ±
2% della circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre l'1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del veicolo;
1.3 avere una larghezza degli pneumatici non superiore del 10% rispetto alla massima larghezza degli pneumatici previsti in origine;
....è finita l'era della pietra.gheso ha scritto:
Finalmente!