Un po' di novità (non riguardano direttamente le multe, ma comunque sempre la circolazione stradale):
il Tribunale di Milano Sez.X Civile, con Sentenza 22 luglio 2011, richiamando una già nota Massima della Cassazione (sentenza 29 settembre 2006, n. 21249) ha riaffermato il principio secondo cui anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento di danno costituito dall’investimento del pedone, con l’ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone potrà integrare un’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo el’attraversamento imprudente.
Sulla cintura di sicurezza, si è espressa invece la Corte d'Appello di Napoli, Sez.VII Pen., con Sentenza 13 luglio 2011, sancendo che sebbene possa essere condannato per concorso in omicidio colposo (art. 589 c.p.) il conducente del veicolo che non esige l'uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero deceduto in un sinistro stradale, se quest'ultimo la slaccia durante il percorso, all'insaputa dell'automobilista, costui non può essere ritenuto responsabile.
Secondo un principio oramai pacifico in giurisprudenza, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole di comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero allacci la cintura di sicurezza e, in caso in cui il soggetto non voglia provvedere in tal senso, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'inizio della marcia. Ciò, però, non può essere interpretato nel senso di richiedere, in capo al conducente, un'attività di controllo e vigilanza continua, tale da distogliere il primo dalla necessaria attenzione richiesta alla guida.
Quindi, per restare in tema, parliamo un po' di telelaser:
La Corte di cassazione, con sentenza depositata l’8 novembre 2011, ha affermato la legittimità dell’uso delle apparecchiature elettroniche denominate telelaser – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l’uso da parte del personale addetto.
In primo grado, il Giudice di pace aveva ritenuto non provato l’accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Osservava, inoltre, che in ogni caso l’apparecchiatura utilizzata non era in grado di rilevare automaticamente la targa e il veicolo, che venivano riportati manualmente dall’operatore. Rilevava, poi, che l’apparecchiatura non era conforme alle prescrizioni di cui all’art. 345 del regolamento del Codice della strada, perché sprovvista di un rilevatore, quale ad esempio quello fotografico, che permette di fissare in modo chiaro ed inequivocabile la velocità.
Il Tribunale, adito in appello dal Comune, aveva ritenuto legittimo lo strumento, ma aveva, altresì, affermato che poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l’accertamento era intervenuto (orario notturno, zona con traffico in incremento).
Ma, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere, invece, l’accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente; di conseguenza, il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso, non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l’accertamento .
Infine, comunico che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L288 del 5 novembre la direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale: si tratta della direttiva 2011/82/CE del 25 ottobre 2011.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 015:IT:PDF