Ti do gli estremi, e cerco di riassumerti un po' il contenuto, così forse è più facile:
L’art. 146, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con il quale è stato
approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ha
abrogato gli artt. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies,
1519-octies e 1519-nonies del codice civile, a suo tempo aggiunti dal D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.
24.
Dette disposizioni sono oggetto di specifica trattazione nell’ambito della parte IV, Titolo III,
del Codice, sotto la rubrica “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di
consumo”.
Si sono posti, in merito all’applicazione del D. Lgs. n. 24/02, seri problemi, cui il Codice
non ha ovviato, non avendo apportato modifiche al testo originario, con riferimento alla
posizione dei commercianti nei confronti del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario o fornitore per ciò che
concerne il diritto di regresso.
Gli artt. 128-135 del Codice apprestano nuove tutele ai consumatori per ciò che
concerne le garanzie attinenti la vendita di beni di consumo, ossia di qualsiasi bene mobile, anche
da assemblare, ad eccezione dei beni oggetto di vendita forzata, dell’acqua e del gas (quando non
confezionati per la vendita), dell’energia elettrica.
Le disposizioni si applicano esclusivamente a tutela delle persone fisiche che, nei contratti di
vendita (ma anche di permuta, somministrazione, appalto, opera o comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre), agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Le nuove garanzie si applicano dal 23 marzo 2002, rimanendo dunque escluse le vendite di
beni per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente a tale data.
Una esauriente nota esplicativa in argomento è stata predisposta dalla Direzione Generale
per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero per le attività
produttive ed è consultabile sul sito
http://www.minindustria.it nell’area tematica dedicata ai consumatori.
Il nuovo regime delle garanzie legali, che lascia impregiudicata la disciplina di cui al codice
civile relativa alla vendita ed, in particolare, all’art. 1490, concernente la garanzia per i vizi della
cosa venduta, comporta le seguenti conseguenze:
si individua la responsabilità del venditore al dettaglio per qualsiasi difetto di
conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (si presume per
legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale
data);
il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato
al difetto di conformità quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è
stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità; l’equiparazione si applica anche,
quando il prodotto sia concepito per essere installato dal consumatore, in caso di non
corretta installazione da parte dello stesso a causa di una carenza delle istruzioni;
il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla
consegna del bene (per i beni usati è ammessa la limitazione della garanzia ad un anno);
il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia
riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato);
l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene;
è nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore;
in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o
sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la
riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore
non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la
sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore).
Il venditore, in caso di responsabilità nei confronti del consumatore nascente da un difetto di
conformità imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario, ha diritto di regresso, salvo
patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto responsabile facente parte della suddetta catena
distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può
agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto
responsabile per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Altra cosa sono le cosiddette “garanzie convenzionali” (o volontarie, o commerciali), cioè
quelle offerte volontariamente all’acquirente - in aggiunta alle garanzie previste per legge in caso di
mancata conformità del bene venduto al contratto - dal produttore o dal venditore (com'è quella assicurativa su motore e cambio che ti vuole offrire il venditore).
Dal 1° luglio 2002 dette garanzie devono obbligatoriamente:
1) contenere l’indicazione specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal paragrafo
1-bis della Sezione II del Capo I del Titolo III del Libro IV del codice civile (nuove garanzie
legali) e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
2) riportare l’indicazione chiara e comprensibile dell’oggetto della garanzia e degli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della
garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre;
3) a richiesta del consumatore, essere disponibili per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile;
4) essere redatte in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.
In ogni caso, una garanzia convenzionale non conforme alle disposizioni sopra elencate
rimarrà comunque valida ed il consumatore potrà continuare ad avvalersene ed esigerne
l’applicazione.
La nuova disciplina porta la durata delle garanzie legali apprestate al
consumatore da un anno (quello previsto, a far data dalla consegna del bene, dall’art. 1495 del
codice civile per la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta) a 26 mesi (ma il
difetto di conformità deve manifestarsi entro due anni dalla consegna).
Dette garanzie gravano esclusivamente sul venditore, il quale è considerato dalla legge
l’unico responsabile nei confronti del consumatore, salva naturalmente l’azione di regresso.
Va da sè che le garanzie si applicano anche ai beni usati acquistati presso un professionista (ed anche - per esempio - nel caso di autovetture lasciate in "conto vendita" presso i salonisti, ma qui soccorre la Giurisprudenza, nel silenzio della Legge)
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
+ qualcos'altro....