RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

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olivino75
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RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#1 Messaggio da leggere da olivino75 »

Nella rete ho trovato questo argomento interessante, specialmente in questo periodo di crisi.

Secondo voi è fattibile?
Varia da Comune a Comune?

Ci vorrebbe il parere del nostro Ill.mo Avvocato del Forum!!!

http://www.buonenotizie.it/economia-e-l ... -rimborsi/


Anche se la Cassazione dice di si, in Italia una sentenza non fà Giurisprudenza, quindi il dubbio mi rimane!!!
Oliver
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avvosaab
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#2 Messaggio da leggere da avvosaab »

La questione dei rimborsi IVA della TIA è un punto spinoso (per le Amministrazioni), poiché rischia di trasformarsi in una nuova voragine di bilancio.
Con la sentenza 238 del 2009 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), con la conseguenza di non poter essere assoggettata ad Iva. Per quasi un anno i Comuni sono andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l'Iva, anche perché il Governo non ha mai preso una decisione definitiva in merito. Nel 2010, rispondendo a un interpello presentato dalla Trevisoservizi, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che l'Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo. Ma con una circolare del dipartimento delle Finanze è stato stabilito che la Tia ha natura non tributaria e come tale deve essere assogettata all'Iva. Altroconsumo ha presentato una petizione firmata da 11mila persone con la quale chiedevamo al Governo di prendere una decisione definitiva, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, e di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso dell'Iva pagata negli anni passati. Il Governo purtroppo non ha fatto nulla e non sembra esserci spazio per una soluzione definitiva al problema.


Diversi Giudici di pace e Commissioni tributarie si sono in passato espressi sulla questione, in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti, ma le sentenze sono contraddittorie e sembrano dipendere dal “punto di vista” del Giudice interpellato. Inoltre, le prime sentenze che hanno visto vincitori i contribuenti sono solo di primo grado, ciò significa che i Comuni o le municipalizzate soccombenti presentarono con il rischio di ribaltamento delle sentenze di primo grado e del pagamento di maggiori spese per i contribuenti.
Finalmente è arrivato un pronunciamento di Legittimità, poiché Cass. Civ. Sez.V, n.3756 del 9 marzo 2012 ha chiuso per sempre la questione relativa all’applicazione dell’IVA sulla Tariffa dei rifiuti sentenziando che la TIA1, così come la TIA2 o la TARSU, è un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate e, come tale, non assoggettabile all’IVA.
Nello specifico riporto il testo integrale della Sentenza:
La tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest'ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie.

Cassazione civile, Sez. V, sentenza del 9.3.2012, n. 3756

...omissis...

1. - Sulla premessa che la tariffa aveva nella specie riguardato i locali utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento di attività artigiana di falegnameria, la commissione, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che la detta quota variabile fosse dovuta in base ai rifiuti urbani prodotti, e non per le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati raccolti a cura e spese del contribuente.

Ha quindi affermato che la società aveva sempre "dichiarato e dimostrato" di aver prodotto rifiuti del genere, provvedendo direttamente al relativo smaltimento. Donde era onere del comune - o dell'ente preposto -accertare semmai la promiscuità dei rifiuti prodotti (urbani e speciali), al fine di legittimamente pretendere anche la quota variabile della tariffa, seppure in misura ridotta.

Quanto all'Iva, la commissione l'ha ritenuta non dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della tia, definitivamente chiarita dalla Corte costituzionale a mezzo della sentenza n. 238/2009 e dell'ordinanza n. 300/2009. 2. - La ricorrente, col primo mezzo, censura la prima delle dette statuizioni, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49, (c,d. decreto Ronchi) e degli artt. 17 e 24 dell'afferente regolamento del comune di Capannori (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Ascrive alla sentenza, da un lato, di aver ravvisato un inesistente onere probatorio in capo all'ente impositore quanto alla produzione di rifiuti soggetti alla tariffa; e, dall'altro, di aver ritenuto assolta la contribuente dall'onere a essa spettante con una motivazione del tutto carente, avendo in sostanza affermato come dimostrata l'avvenuta produzione di rifiuti speciali (e il successivo smaltimento diretto dei medesimi) senza rilevare che non era risultato depositato, nè in primo, nè in secondo grado, alcun documento all'uopo attestante.

3. - Il motivo è fondato nei limiti della dedotta insufficienza motivazionale della sentenza. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di tarsu, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, nel disporre che la tassa "è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59", pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un'eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l'onere della prova, circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione, e non sull'amministrazione del comune (v. per tutte Cass. n. 15083/2004; n. 4766/2004).

Tale principio rileva anche in materia di tia, non solo perchè codesta rappresenta - come ormai definitivamente chiarito - una mera variante della tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo v. C. cost. n. 238/2009; n. 300/2009 (ord.) e n. 64/2010 (ord.), nonchè sez. un. 14903/2010 e, da ultimo, sez. un. n. 25929/2011; ma soprattutto perchè in tal senso depone lo specifico regime delineato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49. Il quale ha invero previsto (al comma 3) che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale", salva l'applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" (comma 14).

L'impugnata sentenza, nell'affermare la non soggezione a tia delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, non ha contravvenuto i riferiti principi di diritto. Nè ha sostenuto un inverso principio in tema di ripartizione dell'onere della prova, giacchè la valutazione associata alla carenza di prove della promiscuità dei rifiuti si rivela, nel testo della motivazione, solo consequenziale a quella di avvenuta previa dimostrazione, da parte del contribuente, della produzione di (soli) rifiuti speciali.

Tuttavia la commissione ha ritenuto assolto il suddetto onere della prova della contribuente a mezzo di un'affermazione apodittica;

segnatamente a mezzo dell'affermazione che "la società ha sempre dichiarato e dimostrato di avere prodotto rifiuti speciali e di avere provveduto a propria cura e spese allo smaltimento". Siffatta argomentazione, nella sua circolarltà, si rivela del tutto insufficiente a render conto del procedimento logico sottostante, in quanto non è detto da cosa la valutazione afferente sia stata tratta, e considerato che la ricorrente ha dedotto che, in verità, nessun documento attestante la produzione di rifiuti non assimilati era stato in effetti depositato, in primo come in secondo grado.

4. - Col secondo mezzo, Ascit denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, L. n. 133 del 1999, art. 6, nonchè del D.M. 24 ottobre 2000, in relazione alla statuizione circa il non assoggettamento a Iva della tariffa di igiene ambientale.
Secondo la ricorrente, l'applicazione dell'Iva coglie, non già il corrispettivo tributario della tariffa, quanto invece, in base al citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, la sottostante prestazione di servizio. La stessa natura latamente tributaria di un importo - ad avviso della ricorrente - non escluderebbe in sè l'applicazione dell'Iva, come dimostrato, per esempio, dal fatto che scontano l'imposta le accise sui consumi energetici. Una simile conclusione - per quanto poi sostenuto in memoria - troverebbe conferma nella successiva evoluzione della neo-istituita tariffa integrata ambientale, disciplinata dal codice dell'ambiente - D.Lgs. n. 152 del 2006 - e nota come tia/2. Di questa, infatti, la circolare ministeriale n. 3/DF/2010 ha affermato la sostanziale identità rispetto alla tariffa d'igiene ambientale (c.d. tia/1); e la soggezione all'Iva in ragione della definizione non tributaria di cui alla norma d'interpretazione autentica (del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238) contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. in L. n. 122 del 2010. 5. - Il secondo mezzo è infondato.

6. - Occorre sgombrare il campo dalla considerazione da ultimo svolta, giacchè quanto appena evidenziato a proposito della rilevanza dell'astratta disciplina della tariffa integrata ambientale, in base a una presunta sostanziale identità tra questa e la tariffa d'igiene ambientale (ancora per comodità, rispettivamente, tia/2 e tia/1), è il frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile.

La tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d'igiene ambientale. Per incidens, essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. Talchè, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata (peraltro solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all'istituito tributo comunale rifiuti e servizi - c.d. res - di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e dunque, la disciplina regolamentare della tariffa d'igiene ambientale (tia/1).

D'altronde non risulta - nè è in qualche modo dedotto - che il comune di Capannori abbia, in concreto, e per quanto rileva in causa, provveduto ad attuare la tariffa integrata con proprio autonomo regolamento - in base alla facoltà pur concessa dal D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, conv. con modificazioni in L. n. 13 del 2009, giustappunto per l'eventualità della mancata adozione del ripetuto regolamento ministeriale attuativo entro il 30.6.2009.

Poichè finanche in linea di pura logica formale non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l'identità tra situazioni in successione tra loro (dovrebbe far parte del comune patrimonio logico-cartesiano che, se A succede a B, A e B non sono la stessa cosa), sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l'istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d'igiene ambientale (tia/1).

Il che, del resto, è stato già evidenziato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 238/2009, a petto della considerazione circa "la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorchè entrambe usualmente denominate, in breve, tia), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale".

Siffatti elementi impediscono, in buona sostanza, di ritenere che la questione sollevata in causa sia minimamente influita dall'evoluzione concernente la tariffa integrata ambientale.

7. - Mantenuta nei limiti suoi propri, la questione relativa alla affermata (dalla ricorrente) soggezione della tia/1 all'Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l'irrilevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi.
In tal senso è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale - in sintesi: "non è fondata, in riferimento all'art. 102, comma 2, cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della ta.r.s.u. disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima" (sent. n. 238/2009 e ord. nn. 300(2009 e 64/2010) -; e infine accolti dalle sezioni unite di questa Corte a mezzo dell'affermazione che "la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest'ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con l'art. 102 Cost., comma 2)" (per tutte sez. un. n. 14903/2010; sez. un. n. 25929/2011).

In base a codesti principi, stante la mancanza - ripetesi di disposizioni legislative suscettibili di esser richiamate a presidio della affermata soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sè e per sè considerata (disposizione che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria - direttiva 2006/112/Ce - che esclude in via generale l'assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici "per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità"), devesi confermare la statuizione di cui all'impugnata sentenza.

Nel senso che gli importi pretesi a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva.

8. - In conclusione, quindi, va accolto, nei limiti considerati, il primo motivo dell'odierno ricorso e rigettato il secondo.

L'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima commissione regionale della Toscana, diversa sezione.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Toscana.

Con la manovra di dicembre il nuovo Governo sembra aver dato un colpo di spugna alla questione complessa di Tarsu, Tia1 e Tia2, mandandole tutte in pensione. Infatti, a partire dal 2013 dovrebbe nascere un nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi che sostituisce le vecchie tariffe. La legge istitutiva parla di un tributo e, come tale, non deve esser soggetto a Iva.
In pratica ora cosa succede? Il pronunciamento della Suprema Corte ha di fatto regolato la materia nel senso che ha dato l’interpretazione ufficiale della Legge, con la conseguenza che da oggi in poi chiunque non si veda rimborsata l’IVA, può far ricorso con la matematica certezza di vincere, perché il nostro organo nomofilattico (cioè l’organo cui compete di dare un’interpretazione autentica del contenuto delle Leggi) ha stabilito così per cui tutte le corti inferiori che non si adegueranno a tale interpretazione correranno il serio rischio di vedersi bocciata la propria decisione.
Quindi in sostanza, se è vero che il Diritto Italiano non è come il common law per cui non è codificata la “regola del precedente”, di fatto l’interpretazione della Cassazione E’ LEGGE, per cui …… via con i rimborsi
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#3 Messaggio da leggere da SUPERFRA »

Azz argomento interessante , ma ho visto la lunghezza della risposta di Avvo e mi è passata la voglia di leggere :lol:

Stasera lo leggerò a pancia piena e con tranquillita :)
GheSo
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#4 Messaggio da leggere da GheSo »

Con la bolla al naso...







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olivino75
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#5 Messaggio da leggere da olivino75 »

Grazie della risposta!!!..., ma alla fine mi conviene adesso presentare domanda per riavere il 10% di quello che ho pagato o meglio aspettare il 2013?
Quanti anni indietro posso chiedere, ipotizzando che ho tutte le ricevute da 20 anni a questa parte?
Dove scarico la domanda o un fac-simile della domanda?
Grazie
Oliver
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#6 Messaggio da leggere da avvosaab »

Puoi andare indietro 10 anni; per cui ti consiglio di cominciare subito a fare la domanda per i 10 anni passati, poi eventualmente l'anno prossimo la fai anche per qullo che rimane di quest'anno
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#7 Messaggio da leggere da SUPERFRA »

avvosaab ha scritto:Puoi andare indietro 10 anni; per cui ti consiglio di cominciare subito a fare la domanda per i 10 anni passati, poi eventualmente l'anno prossimo la fai anche per qullo che rimane di quest'anno
Ok oggi con gran coraggio ho letto tutto il tuo Topic … Avvo come si fa a fare questa domanda ? Non voglio lasciare nemmeno 1 centesimo in mano a questo Stato di M…A :pirate:
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#8 Messaggio da leggere da avvosaab »

Ho creato in formato PDF la richiesta di rimborso, così la si può scaricare, compilare e spedire :)
istanza di rimborso TAI.pdf
(143.76 KiB) Scaricato 62 volte
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#9 Messaggio da leggere da Lucantropo »

Andrea sei veramente gentilissimo!

Dovrò verificare per vedere se a me l'IVA è stata addebitata o no nel comune dove risiedo ora, non ci ho mai fatto caso.

Vale sia per le fatture intestate al privato intestatario dell'immobile che alla eventuale (come nel mio caso) persona fisica intestataria di attività commerciale (P.IVA) che ha sede legale presso la propria residenza?

Io infatti ricevo ben due fatture ogni anno ! :fuck:

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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#10 Messaggio da leggere da avvosaab »

Vale per chiunque abbia pagato, persona fisica, partita iva, persona giuridica, cani, gatti, suocere e bestie varie
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#11 Messaggio da leggere da Lucantropo »

:))

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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#12 Messaggio da leggere da SUPERFRA »

Lucantropo ha scritto:Andrea sei veramente gentilissimo!

Dovrò verificare per vedere se a me l'IVA è stata addebitata o no nel comune dove risiedo ora, non ci ho mai fatto caso.
Quoto ! Grazie mille :))
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#13 Messaggio da leggere da avvosaab »

:o( :o( :o(

Prego :)
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »

SUPERFRA ha scritto:Non voglio lasciare nemmeno 1 centesimo in mano a questo Stato di M…A :pirate:
Giusto per fare il pignolo, ma credo quei soldi vadano al comune, motivo per il quale io non lo farei (ma è una decisone che lascio ai miei, visto che la pagano loro).
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#15 Messaggio da leggere da SUPERFRA »

Si hai ragione Arpad , mi ero confuso nello scrivere .

Cmq ho verificato e non pago nessuna IVA per i rifiuti . Mi arriva solo la lettera da Equitalia e i bollettini Rav per il pagamento , ma niente fattura vera e propria e sulla lettera è specificato solo il costo , ma senza indicato da nessuna parte l'IVA .
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#16 Messaggio da leggere da olivino75 »

A proposito di rifiuti, nella mia ridente e bellissima città, guardate cosa succedeva da molti anni; ma nessun telegiornale nazionale ne ha parlato:

http://www.sienafree.it/siena/142-siena ... pericolosi


la cosa andava avanti da chissà quanti anni, ma il bello è che lo stabilimento incriminato è proprio difronte alla municipalizzata addetta a raccogliere i rifiuti urbani!!!.....la cosami puzza!!!!
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#17 Messaggio da leggere da avvosaab »

posso essere un po' pignolo?

L'IVA viene scorporata solo se c'è un'intestazione della fattura ad una P.IVA, diversamente è solo indicato che l'importo è IVA compresa (al 10%) per cui dev'essere scorporata dal richiedente, il quale si fa i suoi calcoli e trova l'importo dell'IVA da richiedere.

E' probabile però, che dopo il 2009, qualche comune virtuoso abia elimitato l'IVA dalla TIA, per cui bisogna andare a vedere le singole bollette, se riportano una dicitura simile a: "gli importi sono comprensivi di IVA" o "IVA compresa" o simili.
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
+ qualcos'altro....
olivino75
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Re: RIMBORSO IVA sulla Tassa dei rifiuti Urbani Solidi TIA

#18 Messaggio da leggere da olivino75 »

Ho controllato, e nelle mie fatture c'è la voce IVA 10% dovuta ...Tot....a se stante!!!
Oliver
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