Certo, non c'è più nessun problema. A volte siamo sicuri di alcune cose, ma dovremmo sempre concederci il beneficio del dubbio, senza troncare con <<Perchè parlare sempre per niente?>> Per di più, quando poi scopriamo che per giunta ci sbagliavamo, facciamo anche una magra figura.
Quanto a me, ho dedicato tempo al forum, chiarito un dubbio... e mi vedo rispondere con una risata <<.. ma il CDS lo hai letto o te lo stai inventando?>>... Insomma, non mi aspetto di trovarmi sempre a parlare con Monsignor Della Casa, ma qui dentro un livello minimo di cortesia sappiamo mantenerlo tutti.
Per me il discorso è chiarito, accetto le scuse; volevo solo spiegarti come vedo le cose.
Tornando all'omologazione delle luci, l'elenco che cerchi è racchiuso nell' art.151 "Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi".
Ma quello che interessa al nostro discorso è altro. Procedo con ordine, sintetizzando qua e la.
Art. 71 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Comma 1 <<Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.>>
Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
Comma 1 <<I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.>>
Art. 72, comma 8 - I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
Trovi gli approfondimenti nei commi successivi:
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.
Bene, ora teniamo tutto a mente, perchè la legge, come sappiamo, non ammette ignoranze.
