Re: Pubblicità Società autostrade
Inviato: lunedì 3 dicembre 2012, 22:31
Fonte: http://motori.tuttogratis.it/prescrizio ... ca/P50847/l tempo per notificare le violazioni che non sono state contestate immediatamente, grazie all’articolo 201 del Codice della Strada, è stato ridotto da 150 a 90 giorni; questo conteggio parte con l’identificazione del conducente e termina con all’invio del verbale. La notifica deve avvenire tramite raccomandata postale.
Attenzione: la misura dei 90 giorni vale esclusivamente per le infrazioni commesse dopo il 13 agosto 2010.
In caso di notifica immediata all’infrazione, la contravvenzione va inoltrata al proprietario dell’auto – se non era la persona alla guida – entro 100 giorni.
In caso di cittadini residenti all’estero il tempo massimo di notifica è di 360 giorni.
Inoltre dallo stesso articolo:
Quanto alla affermazione che se LORO avessero atteso oltre, Lei avrebbe pagato di più, è una panzanata colossale. Quel che è valido per questi casi è per le cartelle esattoriali in mora (più tempo passa, più si accumulano interessi).Secondo il comma 153 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, gli agenti incaricati dalla riscossione possono notificare il verbale entro massimo due anni dalla consegna del ruolo. In pratica: per una contravvenzione del 2006, data in incarico all’esattore del 2007, la data ultima valida di notifica sarebbe il 2009.
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Anche qui: http://indebitati.it/notifica-della-mul ... nglepage=1
La notifica della multa al proprietario del veicolo deve avvenire entro 90 giorni dalla data della violazione (per i verbali elevati dal 13 agosto 2010) e non più entro 150 giorni (nuovo termine introdotto dalla Legge 120 del 29/07/2010)
Infine:Come si calcolano i 90 giorni
I 90 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione è un giorno festivo, il termine parte dal primo giorno feriale successivo.
In caso di utilizzo del servizio postale in convenzione, i 90 giorni si interrompono con la consegna del verbale all’Amministrazione alle Poste per la notifica della multa (Art. 149 comma 3 C.P.C.). Questo vuole dire che si può ricevere il verbale anche dopo 90 giorni.
La notifica della multa può essere effettuata al momento dell’infrazione qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente.
In questo caso, se il trasgressore non è anche il proprietario, una copia del verbale verrà notificata anche a quest’ultimo (“responsabile in solido”) entro il nuovo termine di 100 giorni.
Precisazioni sulla notifica della multa a mezzo del servizio postale
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notifica della multa può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso il messo comunale scrive la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. La notifica della multa si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del verbale al messo comunale e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.