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Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 15:12
da Zando
Anche a me risulta che il cambio sia un Aisin

http://www.newstreet.it/articolo_id_833 ... -3-SW.html


Tornando al problema ho parlato con Stefano del supporto Saab e dice ceh non gli risultano statistiche per il problema al cambio automatico.....

dice di far fare un preventivo in officina e poi aprire una pratica e loro valuteranno se venire in contro alla spesa oppure no......


Boh in tanto ho preso appuntamento con il concessionario per giovedì prossimo... poi vedremo...


ciao

Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 15:37
da PILLO
cerry83 ha scritto:il cambio è AISIN, marca giapponese se non erro!
si ma mi pare che non lo costruiscano in giappone :o( :o( :o(

Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 21:34
da Sfinge
Beh, lo facciano dove lo facciano, io lo trovo un bel cambio.
In confronto all'automatico che avevo sull'Astra CDTI (sempre 6 marce con active select) non c'è paragone: veloce nei cambi marcia e in "sport" va anche di freno motore.
Sempre che duri, ovviamente :§

Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 22:45
da Seba9-3
Ma il cambio automatico non ha il tasto "sport" sulle "vecchie" 9-3!! ....se non sull'ultimo modello con motore TTdì...
il nuovo cambio automatico sulle TTdi .....vostre particolari esperinze a chi l'ha o cmq provata?

Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 23:03
da autoeconomo
Seba9-3 ha scritto:....se non sull'ultimo modello con motore TTdì...
Ma solo sulle TTiD?

Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 23:19
da tecno
io ce lo il tasto sport ed è un tid 150 cv!!!be il 180cv be un gran bel motore riprende anche da 1300 giri una favola di motore :l :l

Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 23:21
da autoeconomo
tecno ha scritto:io ce lo il tasto sport ed è un tid 150 cv!!!be il 180cv be un gran bel motore riprende anche da 1300 giri una favola di motore :l :l
Quindi lo hanno messo su tutte le MY08.

UN BEL PROBLEMA

Inviato: mercoledì 4 giugno 2008, 23:26
da manuel76
Buonasera a tutti......Vedo che siete in molti ad avere problemi sul cambio.
Le novità non sono belle......
Allora in definitiva le vetture rientranti nel periodo di garanzia ( mesi 24 ) dalla 1° immatricolazione.......Sost.gratuita del particolare
Vettura fuori garanzia che non abbia raggiunto i 3 anni di vita e che non abbia percorso più di 100.000 km, Saab DOVREBBE ( prendetela con le pinze perchè NON ESISTE nulla di ufficiale ma ci basiamo sulle NOSTRE statistiche) contribuire in percentuale ( 30-40 % della spesa).
Per tutte le altre.......La spesa è 100%.

Inoltre, dopo che in Svezia sono pervenuti in pochi mesi moltissimi cambi difettosi, gli ingegneri hanno intrapreso la strada della riparazione e non della sostituzione del complessivo cambio.
ovviamente tutti i rischi del caso sono sempre del cliente..........
In poche parole, si sostituisce il GRUPPO VALVOLE del cambio automatico e la spesa si aggira sui 2500,00 euro ( garanzia 24 mesi sul gruppo valvole.....e sul resto? Sul resto se si dovesse ad esempio rompere la centralina cambio o un disco frizione.....Punto a capo......2500,00 buttati).
Non condivido assolutamente la scelta intrapresa da Saab nella sostituzione del gruppo valvole proprio perchè NON POSSIAMO GARANTIRE LA BUONA RIUSCITA DELL'OPERAZIONE.
Per maggiori informazioni vi invito a contattarci......Una soluzione si può trovare insieme.
Consiglio vivamente la sostituzione completa del particolare per due motivi: garanzia 24 mesi sull'intervento e componentistica interna del cambio che parte da 0..........Provate a pensare che strappi sopporta il cambio quando si presenta il difetto citato........Le frizioni, il convertitore, i semiassi ecc.)
Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l'occasione per augurarVi buona serata.
Manuel Torrisi

Inviato: giovedì 5 giugno 2008, 0:35
da Zando
cavolo la mia garanzia è scaduta in dicembre....


Se queste sono le premesse mi sa che mi conviene vendere la mia povera saabbbina....


ciao
Zando

Re: UN BEL PROBLEMA

Inviato: giovedì 5 giugno 2008, 8:27
da velvet
manuel76 ha scritto: In poche parole, si sostituisce il GRUPPO VALVOLE del cambio automatico e la spesa si aggira sui 2500,00 euro ( garanzia 24 mesi sul gruppo valvole.....e sul resto? Sul resto se si dovesse ad esempio rompere la centralina cambio o un disco frizione.....Punto a capo......2500,00 buttati).
Non condivido assolutamente la scelta intrapresa da Saab nella sostituzione del gruppo valvole proprio perchè NON POSSIAMO GARANTIRE LA BUONA RIUSCITA DELL'OPERAZIONE.
Niente da dire, anche questa volta in Saab si dimostrano dei "gran signori"... Ma proprio "grandi"... :x

Inviato: giovedì 5 giugno 2008, 9:05
da Seba9-3
Zando, prova ugualmente a sentire che dice Saab e concessionaria...ma se la tua auto non ha eccessivi km e non ti trovi in particolari condizioni ( ad esempio la mia un pò personale) sistemare il cambio anche tramite Manuel è un ottimo affare e vantaggio per il lavoro a regola d'arte.
E che duri nel tempo oltre alla nuova garanzia.

Direttiva CEE sulla garanzia del prodotto

Inviato: giovedì 5 giugno 2008, 9:22
da PILLO
la DIrettiva CEE sulla garanzia cosi' recita (estratto) :

Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8 Marzo 2002
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo

1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:

"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
- Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter (Conformita' al contratto). (IMPORTANTE)
- Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). -
Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.




1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

1519-sexies (Termini). Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

della serie ....la legge e' sempre un opinione !!! :ù :ù :ù

Inviato: mercoledì 11 giugno 2008, 15:09
da Zando
Tanto per aggiornate la situuazione.

Il conce ha detto che è al corrente del problema ma che il mio cambio non eviddenzia quei malfunzionamenti.
Per ora mi ha aggiornato sia il sofware del cambio sia quello del motore. (il primo aggiornamento del cambio automatico me lo avevano datto dopo 40000km + o - a dicembre 2006)

Ora dicono che con il seriale del cambio faranno un controllo in saab.


Dicono che anche loro hanno avuto un precedente di cambio difettoso e ch ela saab ha passato tutti i pezzi di ricambio in garanzia e la manodoperaè stata a carico del proprietario dell'auto.


Ciao a tutti

Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 14:16
da Zando
Ciao,

Voi avete qualche indicazione o accorgimento da tenere per utilizzare correttemente il cambio automatico?

Intendo qualche dritta per stressarlo meno ?

Ad sempio:
1- quando si è dermi al semaforo conviene tenere il piede sul freno o mettere in N?
2- Quando si fa manovra si può paddare da R a D senza che l'auto sia ferma?
3- in corsa mettere in N corrisponde a mettere in folle?



Grazie ciao
Zando

Inviato: venerdì 13 giugno 2008, 18:15
da ecodrive
Risposte:
1) se la fermata non è lunga, nessun problema a tenere in D
2)Mai! Aspettare sempre che l'auto sia ferma!!!!
3)Non oso provarci...... :§ :@

Inviato: sabato 14 giugno 2008, 15:24
da Sfinge
ecodrive ha scritto:Risposte:
1) se la fermata non è lunga, nessun problema a tenere in D
2)Mai! Aspettare sempre che l'auto sia ferma!!!!
3)Non oso provarci...... :§ :@
E poi ancora non passare da N in D col motore su di giri, e aspettare che abbia fatto "presa" prima di accelerare

Inviato: domenica 15 giugno 2008, 14:32
da Aeroswiss
Zando ha scritto:Ciao,

Voi avete qualche indicazione o accorgimento da tenere per utilizzare correttemente il cambio automatico?

Intendo qualche dritta per stressarlo meno ?

Ad sempio:
1- quando si è dermi al semaforo conviene tenere il piede sul freno o mettere in N?
2- Quando si fa manovra si può paddare da R a D senza che l'auto sia ferma?
3- in corsa mettere in N corrisponde a mettere in folle?

Grazie ciao
Zando
1) Se la sosta è breve, nessun problema a tenere la D. Se la sosta si prolunga, meglio mettere in N
2) Assolutamente NO. MAI e poi MAI. Sempre mettere o togliere la retro (R) ad auto completamente ferma
3) Lo puoi fare ma, ovviamente, perdi il freno motore. Comunque non vedo l'utilità di mettere la folle (N) mentre guidi.
4) Piccolo consiglio per tutti quelli che hanno l'automatico. Quando si vuole parcheggiare l'auto, specie se in salita o in discesa, è meglio sempre fare così per evitare il contraccolpo della marcia che "si libera". Quindi:
- fermare l'auto
- tenere premuto il pedale del freno
- mettere la leva in N
- tirare il freno a mano
- lasciare il pedale del freno
- l'auto si assesta in avanti o indietro
- mettere la leva in P

Il vostro cambio vi ringrazierà :)

Inviato: domenica 15 giugno 2008, 16:18
da cerry83
Aeroswiss ha scritto:3) Lo puoi fare ma, ovviamente, perdi il freno motore. Comunque non vedo l'utilità di mettere la folle (N) mentre guidi.
è molto utile in discesa oppure in avvicinamento a un semaforo che è appena diventato rosso!

Inviato: domenica 15 giugno 2008, 17:17
da Aeroswiss
cerry83 ha scritto:
Aeroswiss ha scritto:3) Lo puoi fare ma, ovviamente, perdi il freno motore. Comunque non vedo l'utilità di mettere la folle (N) mentre guidi.
è molto utile in discesa oppure in avvicinamento a un semaforo che è appena diventato rosso!
Utile se sei in riserva e cerchi di arrivare con meno consumo possibile al benzinaio più vicino... altrimenti non vedo la logica di arrivare in folle ad un semaforo utilizzando solo i freni!!!

Inviato: domenica 15 giugno 2008, 17:43
da cerry83
beh io cerco di consumare il meno possibile in tutte le condizioni, non solo quando sono in riserva. Comunque anche in D il freno motore (alle velocità cittadine) è quasi nullo, anzi...l'auto tende a mantenere la velocità o addirittura ad aumentarla se si è sotto i 30 all'ora!