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Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: venerdì 18 marzo 2011, 20:10
da Luca69
Ma non è presto per mettere le estive ?!?!?
Io aspetterò la metà di Aprile (salvo non venga caldone!)

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: venerdì 18 marzo 2011, 20:13
da Maurolive
Luca69 ha scritto:Ma non è presto per mettere le estive ?!?!?
Io aspetterò la metà di Aprile (salvo non venga caldone!)
sulle autostrade montane sono obbligatorie le invernali fino al 5 aprile, io mi regolo con quella data.

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: venerdì 18 marzo 2011, 20:16
da autoeconomo
Luca69 ha scritto:Ma non è presto per mettere le estive ?!?!?
Io aspetterò la metà di Aprile (salvo non venga caldone!)
Dici?
Sulla 900NG le abbiamo messe martedì.

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: venerdì 18 marzo 2011, 20:28
da Miura
Oltre i 7° il consumo della gomma invernale aumenta e le prestazioni invece diminuiscono......oggi pomeriggio c'erano 17°(vabbè la massima),non credo che tornino temperature così basse,e se succede non sarà certo per tutta la giornata(almeno spero).Ad ogni modo,personalmente,più o meno a metà marzo faccio sempre il cambio

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: venerdì 18 marzo 2011, 21:49
da Luca69
Maurolive ha scritto:
Luca69 ha scritto:Ma non è presto per mettere le estive ?!?!?
Io aspetterò la metà di Aprile (salvo non venga caldone!)
sulle autostrade montane sono obbligatorie le invernali fino al 5 aprile, io mi regolo con quella data.
Ecco io mi ricordavo il 15 aprile ...mo vedo con Google ...bho da quel che ho capito ogniuno dice la sua!

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 0:11
da Maurolive
a me pare di ricordar così... di averlo letto andando in val d'Aosta.
se è il 15 è un crimine... se fa caldo le termiche in pianura si rovinano!

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 1:58
da Miura
Ho trovato i comuni di Novara,Verbania e Milano nei quali L'ordinanza scade il 31 marzo.di altri non ne ho trovati,ipoteticamente dovrebbe scadere lo stesso giorno anche per gli altri comuni che hanno emesso l'ordinanza.Non tutti la applicano,è a discrezione del Sindaco & C.Può anche essere che qualche paese di montagna allunghi il periodo di applicazione.Da qualche parte ho letto che per vizi di forma tale ordinanza non era applicabile......ma di questo non ho certezze.

Spring/Summer Edition

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 7:56
da Luca69
Siamo il solito paese dei balocchi: nn si capisce un piffero ma poi le multe fiondano!
In Austria sono obbligatorie quando la temp è sotto i 4 gradi :)

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 10:33
da Maurolive
in effetti anche nella tuostrade del centro, la situazione è identicamente confusamente:
http://www.motoclub-tingavert.it/t575433s.html
http://www.gommeblog.it/leggi-e-decreti ... go-catene/

invece per quanto riguarda la A5 (TO-AO) ricordavo male... 15 aprile.
http://www.sav-a5.it/index.php/news-det ... i_da_neve/

Re: Spring/Summer Edition

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 10:57
da Miura
se si va dietro a questo,come scrivevo sopra,l'obbligo è una mezza bufala,non esistono i segnali appositi.....http://www.gommeblog.it/leggi-e-decreti ... etrofront/

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 14:30
da Granitico
Qui a Bolzano, obbligo, in caso di neve, fino al 31 marzo.

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 14:44
da jpm
Anche a me risulta che siano obbligatorie solo in caso di neve :guilty:

Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 19:20
da Luca69
Appena visto in autostrada al confine di Coccau: obbligo catene a bordo o gomme da neve dal 15 ottobre al 15 Aprile

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: sabato 19 marzo 2011, 19:44
da Miura
Luca69 ha scritto:Appena visto in autostrada al confine di Coccau: obbligo catene a bordo o gomme da neve dal 15 ottobre al 15 Aprile
Da qui si capisce l'incompetenza di chi emana le ordinanze:Tenere su le invernali per un periodo così lungo è un spreco,non ha utilità e potenzialmente pericoloso.Tutto per non incorrere in rimborsi milionari nel caso nevicasse il 16 ottobre o il 14 aprile sulle strade di competenza.Se anche a Coccau/Tarvisio alle 3 di mattina ci possono essere 5°(a metà marzo),30 Km più sotto non ce ne sono meno di 8/9.Gli stessi posti un paio di ore dopo già sono oltre al range di utilità/sicurezza di uso delle gomme invernali.Se si usano le invernali sopra i 7° le qualità dinamiche della vettura si abbassano notevolmente e ne va della sicurezza di chi guida.L'ho provato proprio ieri(temperatura pomeridiana 17°),la stessa curva fatta prima con le invernali(con poche migliaia di kM) e poi con le estive con 20000 km e due anni di vita,con le invernali la deriva è esagerata e ho dovuto lavorare ben bene di sterzo,con le estive seppur vecchiotte,traiettoria pulita,velocità superiore e semplice lieve correzione achiusura di curva.Ma forse sbaglio io.....Potrebbero ordinare l'obbligo di pneumatici invernali :)) per dodici mesi,non si sa mai!

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: domenica 20 marzo 2011, 14:23
da GheSo
Non si deve guardare solo la temperatura, ma la condizione meteo generale.
L'altro giorno c'erano si 17 gradi ( un giorno persino), ma quanta pioggia è caduta? Te mi insegni che le termiche han anche i canali più profondi e scaricano meglio l'acqua

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: domenica 20 marzo 2011, 20:28
da suonatore
Visto le temperature dalle mie parti ed il fatto che non andrò in montagna, le ho tolte ieri mattina....

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: domenica 27 marzo 2011, 17:17
da Grisù
Luca69 ha scritto:Appena visto in autostrada al confine di Coccau: obbligo catene a bordo o gomme da neve dal 15 ottobre al 15 Aprile
Sei sicuro che non sia per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate? Sulla superstrada che da Trieste porta al casello dell'A4 ci sono i cartelli che indicano l'obbligo fino al 15 marzo, ma si riferiscono ai mezzi pesanti e non alle autovetture.

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: domenica 27 marzo 2011, 22:07
da avvosaab
Le recenti modifiche al Codice della Strada previste dalla legge 120 del 29 luglio 2010 hanno previsto anche modifiche alle norme circa l’utilizzo di pneumatici invernali.
Art. 1.(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)
Comma 1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

Ecco quindi come si presenta attualmente la normativa circa l’utilizzo di pneumatici invernali:
Art. 5. (Regolamentazione della circolazione in generale)
Comma 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa

Art. 6. (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati):
Comma 4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: …….e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
Comma 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio (a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D. L.vo 2 settembre 1997, n. 320, a decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all’art. 2 del D. L.vo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade); b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
Comma 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
Comma 7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
Comma 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

Art. 7. (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati)
Comma 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
Comma 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
Comma 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
Comma 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

Le Regioni, Provincie e Comuni (ed in generale tutti gli enti proprietari delle strade) pertanto, da quest’anno, possono autonomamente stabilire l’obbligo, indipendentemente dalla presenza di precipitazioni nevose, o dalla collocazione geografica, della circolazione con pneumatici da neve, stabilendo i tempi di montaggio delle stesse, con apposite ordinanze (solitamente dal 15 novembre al 31 marzo, salve le eccezioni delle località montane) e le sanzioni per l'omesso rispetto delle ordinanze non sono lievi (da 80 a 318 euro fuori città e da 39 a 159 euro in città).

Però, data la presenza di tanti e diversi Enti proprietari delle Strade, occorre previamente informarsi presso il proprio Comune, Provincia o Regione di residenza, ovvero di destinazione per conoscere dell’esistenza di tali vincoli (anche tramite internet), solitamente gli Enti proprietari delle Autostrade, pongono all'ingresso delle stesse, i vincoli di montaggio.

Può essere utile il collegamento al sito:

http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ ... -2011.html

Che riporta le ordinanze emanate dagli Enti gestori delle strade in tema di obbligo di montaggio di pneumatici da neve

Obbligo di catene a bordo, come bisogna comportarsi quando vige quest’obbligo? L’articolo 122 del Regolamento del Codice della Strada recita (comma 8 ): “Il segnale catene da neve deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve…” ovviamente il cartello dovrà anche segnalare il periodo di vigenza dell'obbligo essendo chiaro che in assenza di tale determinazione temporale l'obbligo varrà solo in presenza effettiva di neve (è anche chiaro che il cartello dovrà indicare gli estremi dell'ordinanza impositiva) pena una sanzione di 39 euro; in ogni caso l'articolo 72, comma 6 del Codice della strada prevede che il ministero delle Infrastrutture, sentito quello dell'Interno, può imporre con propri decreti eventuali equipaggiamenti necessari a rispettare determinate norme di comportamento, come è l'obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo in tutte le possibili condizioni che si possono trovare su strada. Peraltro, la sanzione per i trasgressori sarebbe di 80 euro, uguale a quella prevista per chi non rispetta gli obblighi stagionali previsti già oggi su strade extraurbane: ciò significa che il Ministero dei Trasporti reputa equivalenti in qualsiasi condizione l’uso di pneumatici invernali o catene da neve montate. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza circa l’uso di pneumatici, catene da neve, calze da neve, quando sulle strade vige quest’obbligo.

Pneumatici invernali

Solamente i pneumatici M+S o gomme chiodate sostituiscono l’obbligo di catene a bordo; per il Codice della strada non è sufficiente avere un veicolo con la trazione integrale in quanto unicamente i pneumatici invernali (contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e M+S) sono ritenuti perfettamente equivalenti alle catene da neve omologate e soddisfano dunque l’obbligo di legge. I pneumatici invernali, altresì, presentano sul fianco un simbolo denominato snowflake, un fiocco di neve rinchiuso dentro al profilo di una montagna. Questo importante simbolo indica un pneumatico winter secondo la normativa richiesta dal mercato americano, ma la presenza di questo simbolo non è obbligatoria in puri termini di legge per il mercato locale. Unicamente l’indicazione (giuridicamente valida) per individuare un pneumatico invernale è infatti la marcatura M+S.
Per i pneumatici invernali M+S, la Direttiva Europea 92/23/CE consente di poter usare, a parità di misura, un codice di velocità inferiore rispetto a quella omologata sul libretto di circolazione (minimo Q = 160 km/h), ma in questo caso è obbligatorio collocare sulla vostra auto un adesivo atto a ricordare che si sta guidando con pneumatici aventi codici di velocità inferiori. Inoltre, è possibile equipaggiare la vettura con pneumatici invernali di qualsivoglia misura tra quelle indicate nel libretto di circolazione, anche se vengono riportate dimensioni con marcatura M+S, riservate ai winter.
Ponete molta attenzione invece in caso di revisione obbligatoria. Se la revisione avvenisse lontano dal periodo invernale l’auto deve montare pneumatici che riportino la corretta dimensione e l’analogo indice di velocità riportati sul libretto di circolazione.

Catene da neve

Le catene da neve sono sicuramente un pratico sistema per superare le situazioni di neve improvvisa o di forti pendenze. Ultimamente però le vetture di ultimissima generazione sono equipaggiate con pneumatici dalle dimensioni generose è ancor più spesso il Libretto di Circolazione riporta la voce pneumatici non catenabili. Perché quindi un pneumatico non è catenabile? Molto spesso una gomma è considerata non catenabile per un oggettivo discorso d’ingombro: le catene da neve andrebbero infatti a sfregare all’interno del passaruota, danneggiando le parti meccaniche come freni, bracci della scatola guida e le sospensioni. Inoltre, per legge con le catene non è possibile superare i 50 km/h di velocità massima.

Calze da neve

Le calze da neve sono reti in materiale sintetico che vengono collocate sui pneumatici per ricreare un effetto “catena da neve”. Fate attenzione perché pur garantendo una buona trazione nei primi km (poi le “calze” inevitabilmente si consumano) per il Codice della Strada non sono equiparate ai pneumatici invernali M+S e alle catene da neve, quindi non omologate e dunque non sono sufficienti per circolare quando si è in regime di “obbligo di catene a bordo”.

Pneumatici chiodati

I pneumatici chiodati in Italia si possono usare dal 15 di novembre al 15 di marzo (salvo deroghe degli enti proprietari della strada). Ogni pneumatico deve presentare un numero di chiodi compreso tra 80 e 160 e tali chiodi non devono sporgere più di 1,5 mm. I pneumatici chiodati devono essere montati su tutte le ruote per poter garantire uniformità di frenata. Obbligatorio è equipaggiare la vettura con una coppia di paraspruzzi posteriore. La velocità massima con cui è possibile usare i pneumatici chiodati è 120 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade statali.

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: domenica 27 marzo 2011, 22:36
da Miura
Su tutta la pappardella che hai postato non c'è menzione dei famosi segnali di cui si parla quì,che dovrebbero rendere operative le ordinanze,nella fattispecie quella di Milano
Miura ha scritto:se si va dietro a questo,come scrivevo sopra,l'obbligo è una mezza bufala,non esistono i segnali appositi.....http://www.gommeblog.it/leggi-e-decreti ... etrofront/
se si va dietro a questo,come scrivevo sopra,l'obbligo è una mezza bufala,non esistono i segnali appositi.....http://www.gommeblog.it/leggi-e-decreti ... etrofront/

Re: Gomme invernali - Quando toglierle ?

Inviato: domenica 27 marzo 2011, 22:42
da Mouze69
Ma arriveranno a produrre finalmente delle VERE gomme all season?
O magari esistono già ma le fabbriche di gomme non le fanno uscire proprio per salassarci con 2 treni!!