Le recenti modifiche al Codice della Strada previste dalla legge 120 del 29 luglio 2010 hanno previsto anche modifiche alle norme circa l’utilizzo di pneumatici invernali.
Art. 1.(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)
Comma 1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
Ecco quindi come si presenta attualmente la normativa circa l’utilizzo di pneumatici invernali:
Art. 5. (Regolamentazione della circolazione in generale)
Comma 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa
Art. 6. (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati):
Comma 4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: …….e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
Comma 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio (a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D. L.vo 2 settembre 1997, n. 320, a decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all’art. 2 del D. L.vo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade); b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
Comma 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
Comma 7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
Comma 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
Art. 7. (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati)
Comma 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
Comma 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
Comma 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
Comma 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
Le Regioni, Provincie e Comuni (ed in generale tutti gli enti proprietari delle strade) pertanto, da quest’anno, possono autonomamente stabilire l’obbligo, indipendentemente dalla presenza di precipitazioni nevose, o dalla collocazione geografica, della circolazione con pneumatici da neve, stabilendo i tempi di montaggio delle stesse, con apposite ordinanze (solitamente dal 15 novembre al 31 marzo, salve le eccezioni delle località montane) e le sanzioni per l'omesso rispetto delle ordinanze non sono lievi (da 80 a 318 euro fuori città e da 39 a 159 euro in città).
Però, data la presenza di tanti e diversi Enti proprietari delle Strade, occorre previamente informarsi presso il proprio Comune, Provincia o Regione di residenza, ovvero di destinazione per conoscere dell’esistenza di tali vincoli (anche tramite internet), solitamente gli Enti proprietari delle Autostrade, pongono all'ingresso delle stesse, i vincoli di montaggio.
Può essere utile il collegamento al sito:
http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ ... -2011.html
Che riporta le ordinanze emanate dagli Enti gestori delle strade in tema di obbligo di montaggio di pneumatici da neve
Obbligo di catene a bordo, come bisogna comportarsi quando vige quest’obbligo? L’articolo 122 del Regolamento del Codice della Strada recita (comma 8 ): “Il segnale catene da neve deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve…” ovviamente il cartello dovrà anche segnalare il periodo di vigenza dell'obbligo essendo chiaro che in assenza di tale determinazione temporale l'obbligo varrà solo in presenza effettiva di neve (è anche chiaro che il cartello dovrà indicare gli estremi dell'ordinanza impositiva) pena una sanzione di 39 euro; in ogni caso l'articolo 72, comma 6 del Codice della strada prevede che il ministero delle Infrastrutture, sentito quello dell'Interno, può imporre con propri decreti eventuali equipaggiamenti necessari a rispettare determinate norme di comportamento, come è l'obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo in tutte le possibili condizioni che si possono trovare su strada. Peraltro, la sanzione per i trasgressori sarebbe di 80 euro, uguale a quella prevista per chi non rispetta gli obblighi stagionali previsti già oggi su strade extraurbane: ciò significa che il Ministero dei Trasporti reputa equivalenti in qualsiasi condizione l’uso di pneumatici invernali o catene da neve montate. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza circa l’uso di pneumatici, catene da neve, calze da neve, quando sulle strade vige quest’obbligo.
Pneumatici invernali
Solamente i pneumatici M+S o gomme chiodate sostituiscono l’obbligo di catene a bordo; per il Codice della strada non è sufficiente avere un veicolo con la trazione integrale in quanto unicamente i pneumatici invernali (contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e M+S) sono ritenuti perfettamente equivalenti alle catene da neve omologate e soddisfano dunque l’obbligo di legge. I pneumatici invernali, altresì, presentano sul fianco un simbolo denominato snowflake, un fiocco di neve rinchiuso dentro al profilo di una montagna. Questo importante simbolo indica un pneumatico winter secondo la normativa richiesta dal mercato americano, ma la presenza di questo simbolo non è obbligatoria in puri termini di legge per il mercato locale. Unicamente l’indicazione (giuridicamente valida) per individuare un pneumatico invernale è infatti la marcatura M+S.
Per i pneumatici invernali M+S, la Direttiva Europea 92/23/CE consente di poter usare, a parità di misura, un codice di velocità inferiore rispetto a quella omologata sul libretto di circolazione (minimo Q = 160 km/h), ma in questo caso è obbligatorio collocare sulla vostra auto un adesivo atto a ricordare che si sta guidando con pneumatici aventi codici di velocità inferiori. Inoltre, è possibile equipaggiare la vettura con pneumatici invernali di qualsivoglia misura tra quelle indicate nel libretto di circolazione, anche se vengono riportate dimensioni con marcatura M+S, riservate ai winter.
Ponete molta attenzione invece in caso di revisione obbligatoria. Se la revisione avvenisse lontano dal periodo invernale l’auto deve montare pneumatici che riportino la corretta dimensione e l’analogo indice di velocità riportati sul libretto di circolazione.
Catene da neve
Le catene da neve sono sicuramente un pratico sistema per superare le situazioni di neve improvvisa o di forti pendenze. Ultimamente però le vetture di ultimissima generazione sono equipaggiate con pneumatici dalle dimensioni generose è ancor più spesso il Libretto di Circolazione riporta la voce pneumatici non catenabili. Perché quindi un pneumatico non è catenabile? Molto spesso una gomma è considerata non catenabile per un oggettivo discorso d’ingombro: le catene da neve andrebbero infatti a sfregare all’interno del passaruota, danneggiando le parti meccaniche come freni, bracci della scatola guida e le sospensioni. Inoltre, per legge con le catene non è possibile superare i 50 km/h di velocità massima.
Calze da neve
Le calze da neve sono reti in materiale sintetico che vengono collocate sui pneumatici per ricreare un effetto “catena da neve”. Fate attenzione perché pur garantendo una buona trazione nei primi km (poi le “calze” inevitabilmente si consumano) per il Codice della Strada non sono equiparate ai pneumatici invernali M+S e alle catene da neve, quindi non omologate e dunque non sono sufficienti per circolare quando si è in regime di “obbligo di catene a bordo”.
Pneumatici chiodati
I pneumatici chiodati in Italia si possono usare dal 15 di novembre al 15 di marzo (salvo deroghe degli enti proprietari della strada). Ogni pneumatico deve presentare un numero di chiodi compreso tra 80 e 160 e tali chiodi non devono sporgere più di 1,5 mm. I pneumatici chiodati devono essere montati su tutte le ruote per poter garantire uniformità di frenata. Obbligatorio è equipaggiare la vettura con una coppia di paraspruzzi posteriore. La velocità massima con cui è possibile usare i pneumatici chiodati è 120 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade statali.