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Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 12:01
da Goblin
Ciao a tutti, sono in procinto di diventare un nuovo possessore di una SAAB, nel senso che la vettura deve ancora arrivarmi (ma io già fremo..) :- La "ragazza" in questione è una 9-3 1.9 Tid 150 SportHatch del 2005.
Non ho mai avuto una SAAB in vita mia (vengo da una lunga storia di Volkswagen, praticamente 16 anni di Golf)
Ma è sempre stato un pallino, un desiderio da realizzare, prima o poi.
Sono felicissimo di averla presa e non vedo l'ora di guidarla, tra un po' inizierò anche a porvi i miei quesiti e a chiedervi consigli.
Per adesso saluto tutto lo staff e tutti gli iscritti.
Buon Lavoro.
R.
:)

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 12:14
da avvosaab
Ciao, benvenuto, un bel salto di qualità da un'anonima golf ad una sensuale SAAB :))

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 13:23
da desertstorm
Benvenuto nel Saabwayforum :)

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 13:28
da MarchinoLaPeste
Ciao Goblin, l'hai presa da concessionario?
Verifica assolutamente 4 cose che sono i talloni d'achille della macchina finchè sei in tempo, in modo da non dover "litigare" più avanti col concessionario, o peggio ancora spendere soldi (e in questi casi ne dovresti scucire non pochi per pezzi e manodopera):

-egr
-filtro antiparticolato (se presente)
-volano bimassa (a motore acceso, premendo la frizione a fondo corsa non devi sentire cigolii o rumori metallici o di sferragliamento)
-alternatore

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 13:47
da SUPERFRA
Ciao benvenuto a te e alla tua "futura" Svedesina :)

Di dove sei ?

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 14:32
da Goblin
Intanto grazie a tutti per il benvenuto
:terryfyed:
@Marchino - Si, l'ho presa da un concessionario di usato, non ho avuto modo di fare i controlli che mi hai consigliato, non conoscevo, ahimè, i "talloni" della macchina.
potresti essere più preciso? A parte la frizione a motore acceso, che posso fare anche stasera, come mi regolo per l'egr, il fap e l'alternatore?
Posso dirti solo che il pedale della frizione ( a motore spento) và giù morbido come se fosse nuova (la macchina ha 110.000 Km)
Il conce me la garantisce (motore e cambio) per 12 mesi.
Nel caso in cui non sia tra le persone più fortunante di questo mondo (e... non lo sono) a cosa andrei incontro?

@SUPERFRA Sono di Roma (più o meno)

Grazie per i consigli.
R.

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 14:38
da avvosaab
Guarda, ti do un consiglio, la garanzia del concessionario (per motore e cambio) se è quella che si stipula con una polizza aggiuntiva (id est asicurazione) NON SOSTITUISCE ma SI AGGIUNGE a quella di legge (ovvero quella che il concessionario DEVE DARE a meno che non si sottoscriva espressamente la clausola di rinuncia), e che - anche per l'usato - salve diverse pattuizioni, è di DUE ANNI (riducibili ad uno per iscritto).

Questo dice la Legge Monti sulla Garanzia Europea.

Per cui, non firmare alcuna limitazione di garanzia, o esclusione di quella di legge in favore di quella assicurativa, nel silenzio, valgono entrambe, e spetta al concessionario attivarsi per risolvere i problemi.

Resta in silenzio e rimani sul vago, se sul contratto non c'è scritto che la garanzia viene limitata ad un anno e solo per motore e cambio (ed in ogni caso, nel caso di limitazione, la clausola, che si presume vessatoria, deve essere soggetta alla doppia sottoscrizione, cioè non basta la firma sul contratto, ma ci vuole una firma specifica sulla clausola).

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 14:50
da Goblin
avvosaab ha scritto:Guarda, ti do un consiglio, la garanzia del concessionario (per motore e cambio) se è quella che si stipula con una polizza aggiuntiva (id est asicurazione) NON SOSTITUISCE ma SI AGGIUNGE a quella di legge (ovvero quella che il concessionario DEVE DARE a meno che non si sottoscriva espressamente la clausola di rinuncia), e che - anche per l'usato - salve diverse pattuizioni, è di DUE ANNI (riducibili ad uno per iscritto).

Questo dice la Legge Monti sulla Garanzia Europea.

Per cui, non firmare alcuna limitazione di garanzia, o esclusione di quella di legge in favore di quella assicurativa, nel silenzio, valgono entrambe, e spetta al concessionario attivarsi per risolvere i problemi.

Resta in silenzio e rimani sul vago, se sul contratto non c'è scritto che la garanzia viene limitata ad un anno e solo per motore e cambio (ed in ogni caso, nel caso di limitazione, la clausola, che si presume vessatoria, deve essere soggetta alla doppia sottoscrizione, cioè non basta la firma sul contratto, ma ci vuole una firma specifica sulla clausola).
Ok, grazie Avvosaab faccio tesoro di quanto mi dici (ormai erano quasi 10 anni che non cambiavo macchina....Gli esami non finiscono mai ) :pleased:

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 14:59
da avvosaab
Prego, ah, dimenticavo, ovviamente la garanzia europea (cioè quella di legge) è come quella sul nuovo: nessuna differenza o limitazione.

E per di più, nei primi sei mesi c'è l'inversione dell'onere della prova, nel senso che spetta al concessionario provare che il vizio era esistenza già prima della vendita e che tu lo conoscevi espressamente; a te basta far presente dell'esistenza del vizio, di qualunque gravità sia (e non vale neppure l'affermazione - se il costo di ripristino è superiore al valore del bene - che ti restituiscono quello che hai pagato, lo devono aggiustare, e sulla riparazione, nuova garanzia :)) )

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 15:03
da Goblin
avvosaab ha scritto:Prego, ah, dimenticavo, ovviamente la garanzia europea (cioè quella di legge) è come quella sul nuovo: nessuna differenza o limitazione.

E per di più, nei primi sei mesi c'è l'inversione dell'onere della prova, nel senso che spetta al concessionario provare che il vizio era esistenza già prima della vendita e che tu lo conoscevi espressamente; a te basta far presente dell'esistenza del vizio, di qualunque gravità sia (e non vale neppure l'affermazione - se il costo di ripristino è superiore al valore del bene - che ti restituiscono quello che hai pagato, lo devono aggiustare, e sulla riparazione, nuova garanzia :)) )
Molto bene, mi andrò a leggere per benino la legge (e confesso la mia ignoranza in materia)
Gran cosa la rete..
:pirate:

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 15:33
da vinsempre
BENVENUTO!

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 15:34
da avvosaab
Ti do gli estremi, e cerco di riassumerti un po' il contenuto, così forse è più facile:

L’art. 146, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con il quale è stato
approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ha
abrogato gli artt. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies,
1519-octies e 1519-nonies del codice civile, a suo tempo aggiunti dal D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.
24.
Dette disposizioni sono oggetto di specifica trattazione nell’ambito della parte IV, Titolo III,
del Codice, sotto la rubrica “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di
consumo”.
Si sono posti, in merito all’applicazione del D. Lgs. n. 24/02, seri problemi, cui il Codice
non ha ovviato, non avendo apportato modifiche al testo originario, con riferimento alla
posizione dei commercianti nei confronti del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario o fornitore per ciò che
concerne il diritto di regresso.
Gli artt. 128-135 del Codice apprestano nuove tutele ai consumatori per ciò che
concerne le garanzie attinenti la vendita di beni di consumo, ossia di qualsiasi bene mobile, anche
da assemblare, ad eccezione dei beni oggetto di vendita forzata, dell’acqua e del gas (quando non
confezionati per la vendita), dell’energia elettrica.
Le disposizioni si applicano esclusivamente a tutela delle persone fisiche che, nei contratti di
vendita (ma anche di permuta, somministrazione, appalto, opera o comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre), agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le nuove garanzie si applicano dal 23 marzo 2002, rimanendo dunque escluse le vendite di
beni per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente a tale data.
Una esauriente nota esplicativa in argomento è stata predisposta dalla Direzione Generale
per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero per le attività
produttive ed è consultabile sul sito http://www.minindustria.it nell’area tematica dedicata ai consumatori.

Il nuovo regime delle garanzie legali, che lascia impregiudicata la disciplina di cui al codice
civile relativa alla vendita ed, in particolare, all’art. 1490, concernente la garanzia per i vizi della
cosa venduta, comporta le seguenti conseguenze:

 si individua la responsabilità del venditore al dettaglio per qualsiasi difetto di
conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (si presume per
legge che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale
data);

 il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato
al difetto di conformità quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è
stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità; l’equiparazione si applica anche,
quando il prodotto sia concepito per essere installato dal consumatore, in caso di non
corretta installazione da parte dello stesso a causa di una carenza delle istruzioni;

 il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla
consegna del bene (per i beni usati è ammessa la limitazione della garanzia ad un anno);

 il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia
riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia occultato);

 l’azione legale per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene;

 è nullo ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti al consumatore;

 in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o
sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la
riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore
non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la
sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore).

Il venditore, in caso di responsabilità nei confronti del consumatore nascente da un difetto di
conformità imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario, ha diritto di regresso, salvo
patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto responsabile facente parte della suddetta catena
distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può
agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto
responsabile per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Altra cosa sono le cosiddette “garanzie convenzionali” (o volontarie, o commerciali), cioè
quelle offerte volontariamente all’acquirente - in aggiunta alle garanzie previste per legge in caso di
mancata conformità del bene venduto al contratto - dal produttore o dal venditore (com'è quella assicurativa su motore e cambio che ti vuole offrire il venditore).

Dal 1° luglio 2002 dette garanzie devono obbligatoriamente:
1) contenere l’indicazione specifica che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal paragrafo
1-bis della Sezione II del Capo I del Titolo III del Libro IV del codice civile (nuove garanzie
legali) e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
2) riportare l’indicazione chiara e comprensibile dell’oggetto della garanzia e degli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della
garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre;
3) a richiesta del consumatore, essere disponibili per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile;
4) essere redatte in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.

In ogni caso, una garanzia convenzionale non conforme alle disposizioni sopra elencate
rimarrà comunque valida ed il consumatore potrà continuare ad avvalersene ed esigerne
l’applicazione.

La nuova disciplina porta la durata delle garanzie legali apprestate al
consumatore da un anno (quello previsto, a far data dalla consegna del bene, dall’art. 1495 del
codice civile per la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta) a 26 mesi (ma il
difetto di conformità deve manifestarsi entro due anni dalla consegna).

Dette garanzie gravano esclusivamente sul venditore, il quale è considerato dalla legge
l’unico responsabile nei confronti del consumatore, salva naturalmente l’azione di regresso.

Va da sè che le garanzie si applicano anche ai beni usati acquistati presso un professionista (ed anche - per esempio - nel caso di autovetture lasciate in "conto vendita" presso i salonisti, ma qui soccorre la Giurisprudenza, nel silenzio della Legge)

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 15:40
da MarchinoLaPeste
Per quanto riguarda egr e collettori bisognerebbe verificare quanto sono sporchi. Cosa che da fuori non si vede, un meccanico onesto apre e guarda (e magari pulisce).
Se c'è il fap bisognerebbe verificarne l'efficienza: è un pezzo soggetto a deterioramento e se la sua resa è bassa ti costringerà ad un continuo calvario avanti e indietro per la concessionaria per effettuare rigenerazioni forzate e pulirlo. Io ho avuto una macchina con quel problema, che ogni settimana si inchiodava. Risultato: metti un fap nuovo (caruccio) o lo togli (altrettanto dispendioso).
Alternatore: sui diesel Saab saltano come grilli... sui 50/60.000 km partono di punto in bianco e vanno cambiati. Spesa dai 500€ in su.
Volano bimassa di solito si presenta sui 100.000km e al di là del cambio che continua a funzionare bene, fa una certa rumorosità. Spesa: meglio non dirtelo.

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 16:06
da Goblin
Che dire ragazzi, un plauso alla vostra disponibilità e un mio personalissimo Grazie.
Credo di essere "capitato" nel forum giusto.
A breve vi farò sapere quale sorte mi è stata riservata... :inpain: (spero, se proprio deve darmi problemi, nella EGR, a questo punto).
Gia che ci sono vi chiedo un ultima cosa (per il momento) : Quale lubrificante mi consigliate per la "giovincella"?
Ho sentito parlare molto bene del Mobil 1 0w40 non sò se la casa lo prevede .
Di nuovo.
Grazie.
Riccardo.

Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 16:10
da powerfrank
Benvenuto ;-)

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 19:01
da disfraz69
Benvenuto !

Re: Mi Presento

Inviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:36
da saaBruno
benvenuto!

Re: Mi Presento

Inviato: martedì 7 giugno 2011, 11:03
da manu
BENVENUTO :)

Re: Mi Presento

Inviato: martedì 7 giugno 2011, 22:11
da jpm
Benvenuto :))

Re: Mi Presento

Inviato: martedì 7 giugno 2011, 23:30
da grifone 9.5
Ciao e benvenuto , controlla bene tutte le cose che ti hanno detto sulla 9.3 prima di prenderla . mio cognato a una 9.3 con su 130.000chilometri e a vuto tutti quei problemi , cambiato collettori,cambiato egr , problemi filtro antiparticolato ,volano frizione ,alternatore ,ciao