codice della strada, alcool, se rifiuto il solo prelievo?
Inviato: martedì 13 dicembre 2011, 20:05
Prendendo spunto da un caso che sto studiando, e che si prospetta estremamente interessante da un punto di vista giuridico, ho deciso di aprire questo topic.
Il caso è questo: tizio viene controllato dalla polizia municipale, gli viene chiesto l'etilometro, lui acconsente; non riesce a fare l'etiolmetro per motivi di salute; viene chiamata l'ambulanza e viene portato al DEA (pronto soccorso), lì viene richiesto un prelievo da parte dei vigili.
Il soggetto, per motivi religiosi, rifiuta di fare il prelievo, verbalizzando di essere pronto e disponibile ad ogni accertamento non invasivo.
I vigili, dimostrando scarsa conoscenza del Codice, gli sequestrano l'auto, lo denunciano per rifiuto di accertamento, e lo invitano a nominare un difensore.
Il caso si presenta quanto mai interessante, in quanto il punto è: tizio ha rifiutato ono di sottoporsi agli accertamenti?
Guardando e studiando il caso, sto accorgendomi sempre di più che la polizia municipale ha toppato alla grande.
Ora, l'art.186 del codice della strada prevede, per quel che qui interessa che
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
orbene, il Regolamento del codice della Strada, art.Art. 379 recita:
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro [e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.
L'art. 186 CdS pone il problema di attribuire agli organi di polizia stradale la possibilità di richiedere l’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, senza precisare se tale accertamento sia subordinato al consenso dell’interessato. Il tema risulta particolarmente importante in ragione dei contrapposti interessi in gioco: da un lato vi è la necessità di acquisire elementi di prova in ordine all'eventuale responsabilità del conducente, dall’altro vi sono i principi costituzionalmente garantiti dell'inviolabilità della libertà personale e della libertà di scegliere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario, previsti rispettivamente dagli artt. 13 e 32 della Costituzione.
Nell'affrontare questa problematica è preliminare ricordare il significato che riveste il prelievo ematico in ambito giuridico.
Sotto questo profilo, l'accertamento in parola è identificabile in un’operazione tecnica finalizzata allo svolgimento di un mezzo di prova o di un atto investigativo la cui esecuzione presuppone un mero pati da parte del soggetto interessato (in tal senso, P. Felicioni, L’esecuzione coattiva del prelievo ematico: profili problematici, in Cass. pen., 2007, p. 326 e 327).
Con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, la Corte costituzionale ha, poi, affrontato il rapporto tra il prelievo ematico coattivo e i principi fondamentali del nostro ordinamento, quali la vita, l'integrità fisica e la libertà personale, affermando che “il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei “casi e modi” in cui può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla”.
L'intervento della Corte costituzionale ha contribuito certamente a delineare, sotto il profilo giuridico, una chiara nozione di prelievo ematico: una restrizione della libertà personale invasiva della sfera corporale della persona come tale sottoposta ai limiti di cui agli artt. 13 e 32 della Carta costituzionale.
Ed invero, l'art. 13 Cost. informa i provvedimenti restrittivi della libertà personale del principio della doppia riserva, di legge e di giurisdizione. In altre parole, le limitazioni alla libertà personale devono essere previste dalla legge che deve stabilire i modi e i casi in cui queste possono effettuarsi, nonché autorizzate da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Essendo il prelievo ematico una forma di restrizione della libertà personale, anch'esso deve essere sottoposto ai limiti suddetti.
La disposizione prevista dall'art. 32 Cost. stabilisce, invece, che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ”.
Dalla lettura di questa norma è agevole desumere che per imporre un determinato trattamento sanitario, nella specie il prelievo ematico, la normativa in tema stradale avrebbe dovuto espressamente escludere la necessità del consenso dell'interessato all'esecuzione di un tale accertamento.
L'art. 186, comma 7, nel disciplinare il reato di rifiuto rinvia ai commi precedenti in cui l'espressione “accertamenti” è utilizzata in modo generico facendo contestualmente riferimento alla prova con l'etilometro, alla sintomatologia e ai prelievi biologici in senso lato. Ed invero, proprio perché il prelievo ematico, rispetto a tutte le altre forme di accertamento, si contraddistingue per un evidente grado di invasività, la normativa in materia stradale avrebbe dovuto offrire delle indicazioni ad hoc tenendo conto che sempre l'art. 32 stabilisce che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Con questa prescrizione la stessa Costituzione detta un limite imprescindibile per il legislatore: il rispetto della persona umana.
Al riguardo, è particolarmente interessante l'orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione che proprio in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale sopra menzionate, ha stabilito che “in tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., atteso che nel caso sussiste violazione dell'art. 13 Cost. essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell'autorizzazione del soggetto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass., n. 4862 del 9.12.2003, Triolo; Cass., n. 22599del13.05.2005, Romano;Cass., n. 20236 del 25.01.2006, Nassiri; Cass., sez. IV, n. 38537 del 21.09.2007, Salatri; Cass. n. 10286 del 4.11.2008, Esposito; Cass. n. 4118 del 9.12.2008, Ahmetovic; Cass. n. 1827 del 4.11.2009, Boraco).
Quale è l'insegnamento della Suprema Corte?
In primo luogo, la Corte di Cassazione ha distinto il prelievo ematico effettuato nell'ambito del normale protocollo medico, cioè per necessità curative, da quello richiesto dalla polizia stradale per soddisfare le esigenze probatorie in ordine all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Nel primo caso, i risultati del prelievo possono essere utilizzati in sede processuale anche senza il consenso dell'interessato. Tale possibilità è dettata dal fatto che il suddetto prelievo costituisce un atto dovuto perché preposto alla tutela dell'interessato e non all'accertamento del reato. I risultati ottenuti sono pertanto rispettosi dei principi previsti dal codice di procedura penale in materia probatoria ed è corretto escludere qualsiasi forma di abuso sulla persona.
Nel secondo caso, i risultati del prelievo ematico ottenuti senza il consenso dell'interessato sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. perché lesivi della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost.: la ragione dell'espletamento del prelievo ematico è legata alle esigenze probatorie dell'organo inquirente e contrasta con il diritto di rifiutare pratiche sanitari invasive.
In definitiva, le sentenze sopra riportate evidenziano come il prelievo ematico è consentito dalla legge solo nell'ipotesi in cui vi sia il consenso dell'interessato e tale indicazione sembra essere puntualmente conforme al dettato costituzionale dell'art. 32. Significativa al riguardo è anche la sentenza della Corte di Cassazione (sez., I, n. 11886 del 14.2.2002, Jolibert) in cui si legittima “il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti”.
Si configura, pertanto, l’ipotesi che il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico per l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere espressione dell’esercizio di un diritto costituzionale del soggetto a rifiutare un trattamento sanitario invasivo della sua persona. E', pertanto, ragionevole ritenere che il predetto rifiuto non costituisca reato in quanto giustificato dall'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
Rappresenterebbe, tra l'altro, una grave contraddizione del sistema giuridico l'ipotesi in cui un medesimo comportamento venga contestualmente facoltizzato e punito.
Ai fini, infatti, della configurazione di un fatto previsto dalla legge come reato è necessario che l'episodio di vita preso in considerazione sia non solo tipico, ovvero corrispondente alla fattispecie incriminatrice prevista dalla legge, ma anche antigiuridico e colpevole. Ben sintetizza questa parte essenziale dello studio del reato l'incipit del “Fatto nella teoria generale del reato (Padova, 1930)di Giacomo Delitala, uno dei testi più autorevoli della letteratura penalistica italiana. L'insigne studioso apre, infatti, la sua opera affermando che “il reato è un fatto (umano) antigiuridico e colpevole”. Ciò vuol dire che una volta verificato che un dato accadimento corrisponde ad una norma penale incriminatrice, occorre fare un passo in avanti e accertare che lo stesso sia anche antigiuridico, ovvero non scriminato da alcuna causa di giustificazione. In caso affermativo si potrà procedere a verificare la sussistenza del requisito della colpevolezza, in caso di esito negativo vorrà dire che il fatto, pur corrispondendo alla previsione di una disposizione penale, è in realtà lecito ab origine.
Appare estremante curioso osservare come la giurisprudenza abbia inteso chiarire che l’eventuale rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico non configura alcuna violazione di quanto disposto dall’articolo 186, co.6 del codice della strada, essendo la tecnica ordinaria di accertamento prevista da tale norma quella rappresentata dall’alcoltest
(Cfr. Cass.sez.IV, 5 febbraio 2003, n.34438, in Cass.pen., 2004; Trib. Sondrio, 29 gennaio 2001, in Foro Ambrosiano, 2001, 241;Trib. Busto Arsizio, 21 aprile 2000, in Foro Ambrosiano, 2000, 380; Giudice di Pace di Oderzo 21 novembre 2000 secondo cui E' legittimo e non integra il reato previsto dall'art. 186 comma 6 c. strad. il rifiuto di sottoporsi al prelievo del sangue, con metodica di tipo invasivo, in quanto l'art. 379 del regolamento prevede quale unica metodica ai fini dell'analisi della concentrazione di alcool il ricorso all'apposito apparecchio non invasivo denominato etolimetro).
Ora, vero che tali Massime afferiscono al vecchio testo dell'art.186 C.d.S., però giova rilevare che le cose non sono cambiate, in quanto pur nella vigenza della nuova normativa, i precetti Costituzionali sono rimasti invariati, con la conseguenza che, in presenza di metodiche alternative che consentano l'accertamento con ugual grado di specificità, si deve dare la precedenza ai metodi meno invasivi per l'integrità della persona, con la conseguenza che - in siffatta ipotesi - è del tutto inconferente che il soggetto si sia rifiutato di effettuare il prelievo ematico, perchè esso ha dato la propria disponibilità ad ogni altro tipo di accertamento (etilometro, esame delle urine - id est alcoluria - esame del capello, ecc.), con la conseguenza che - non essendo stato richiesto di effettuare altri esami che non fossero quello ematico, vi è stata una patente omissione in primo luogo dei sanitari, che hanno ricevuto il soggetto, in quanto avrebbero dovuto essi stessi per primi proporre medologiche non invasive, e quindi dei verbalizzanti che - a mio avviso - avendo dichiarato addirittura il falso, potrebbero essere denunciati al proposito (nel verbale infatti si rileva che - dopo aver dato atto di un fantomatico rifiuto, il soggetto ebbe a dichiarare dirifiutare solo i metodi invasivi, dando la disponibilità per ogni altro tipo di accertamento; nel verbale del pronto soccorso si rileva che non è stato proposto alcun tes non invasivo, e che il soggetto rifiutava solo il prelievo ematico, ma non altre metodologie di analisi).
Si può quindi osservare che il principio costituzionale contenuto nell'art. 32 Cost. prevede la volontarietà di qualunque trattamento sanitario: la necessità del consenso del soggetto si pone in netto contrasto con l'ipotesi della possibile costrizione al prelievo ematico, diretto all'accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica allorché, sia per espressa previsione normativa di cui all'art. 379 del regolamento, sia per la disponibilità di strumenti di accertamento non invasivi, sia possibile procedere all'accertamento attraverso metodiche diverse. In altre parole, sotto il profilo costituzionale non si giustifica l'ipotetica obbligatorietà del controllo ematico ai fini dell'accertamento della contravvenzione prevista e punita dall'art. 186. Ma vi è di più.
Il rifiuto a sottoporsi a controllo ematico (ai soli fini di cui all'art. 186) si configura come l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito alla persona; non si tratta di discutere quali operazioni possano rientrare nel concetto di "trattamento sanitario", quanto di riflettere sulle operazioni di invasione della persona umana nella sua integrità e di possibile offesa alla sua dignità. Si concretizza, quindi, l'ipotesi che il rifiuto a sottoporsi a prelievo ematico, per l'accertamento dello stato di ebbrezza per uso di sostanze alcooliche, possa essere espressione dell'esercizio di un diritto costituzionale del soggetto a non essere sottoposto a trattamento sanitario invasivo della sua persona.
L'esimente prevista dall'art. 51 C.P., in tal caso, ove ritenuta sussistente dal Giudice in rapporto al caso concreto ed agli elementi sottoposti al suo giudizio, conduce all'assoluzione dell'imputato, in forza del dettato del terzo comma dell'art. 530 c.p.p.
Il caso è questo: tizio viene controllato dalla polizia municipale, gli viene chiesto l'etilometro, lui acconsente; non riesce a fare l'etiolmetro per motivi di salute; viene chiamata l'ambulanza e viene portato al DEA (pronto soccorso), lì viene richiesto un prelievo da parte dei vigili.
Il soggetto, per motivi religiosi, rifiuta di fare il prelievo, verbalizzando di essere pronto e disponibile ad ogni accertamento non invasivo.
I vigili, dimostrando scarsa conoscenza del Codice, gli sequestrano l'auto, lo denunciano per rifiuto di accertamento, e lo invitano a nominare un difensore.
Il caso si presenta quanto mai interessante, in quanto il punto è: tizio ha rifiutato ono di sottoporsi agli accertamenti?
Guardando e studiando il caso, sto accorgendomi sempre di più che la polizia municipale ha toppato alla grande.
Ora, l'art.186 del codice della strada prevede, per quel che qui interessa che
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
orbene, il Regolamento del codice della Strada, art.Art. 379 recita:
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro [e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.
L'art. 186 CdS pone il problema di attribuire agli organi di polizia stradale la possibilità di richiedere l’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, senza precisare se tale accertamento sia subordinato al consenso dell’interessato. Il tema risulta particolarmente importante in ragione dei contrapposti interessi in gioco: da un lato vi è la necessità di acquisire elementi di prova in ordine all'eventuale responsabilità del conducente, dall’altro vi sono i principi costituzionalmente garantiti dell'inviolabilità della libertà personale e della libertà di scegliere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario, previsti rispettivamente dagli artt. 13 e 32 della Costituzione.
Nell'affrontare questa problematica è preliminare ricordare il significato che riveste il prelievo ematico in ambito giuridico.
Sotto questo profilo, l'accertamento in parola è identificabile in un’operazione tecnica finalizzata allo svolgimento di un mezzo di prova o di un atto investigativo la cui esecuzione presuppone un mero pati da parte del soggetto interessato (in tal senso, P. Felicioni, L’esecuzione coattiva del prelievo ematico: profili problematici, in Cass. pen., 2007, p. 326 e 327).
Con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, la Corte costituzionale ha, poi, affrontato il rapporto tra il prelievo ematico coattivo e i principi fondamentali del nostro ordinamento, quali la vita, l'integrità fisica e la libertà personale, affermando che “il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei “casi e modi” in cui può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla”.
L'intervento della Corte costituzionale ha contribuito certamente a delineare, sotto il profilo giuridico, una chiara nozione di prelievo ematico: una restrizione della libertà personale invasiva della sfera corporale della persona come tale sottoposta ai limiti di cui agli artt. 13 e 32 della Carta costituzionale.
Ed invero, l'art. 13 Cost. informa i provvedimenti restrittivi della libertà personale del principio della doppia riserva, di legge e di giurisdizione. In altre parole, le limitazioni alla libertà personale devono essere previste dalla legge che deve stabilire i modi e i casi in cui queste possono effettuarsi, nonché autorizzate da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Essendo il prelievo ematico una forma di restrizione della libertà personale, anch'esso deve essere sottoposto ai limiti suddetti.
La disposizione prevista dall'art. 32 Cost. stabilisce, invece, che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ”.
Dalla lettura di questa norma è agevole desumere che per imporre un determinato trattamento sanitario, nella specie il prelievo ematico, la normativa in tema stradale avrebbe dovuto espressamente escludere la necessità del consenso dell'interessato all'esecuzione di un tale accertamento.
L'art. 186, comma 7, nel disciplinare il reato di rifiuto rinvia ai commi precedenti in cui l'espressione “accertamenti” è utilizzata in modo generico facendo contestualmente riferimento alla prova con l'etilometro, alla sintomatologia e ai prelievi biologici in senso lato. Ed invero, proprio perché il prelievo ematico, rispetto a tutte le altre forme di accertamento, si contraddistingue per un evidente grado di invasività, la normativa in materia stradale avrebbe dovuto offrire delle indicazioni ad hoc tenendo conto che sempre l'art. 32 stabilisce che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Con questa prescrizione la stessa Costituzione detta un limite imprescindibile per il legislatore: il rispetto della persona umana.
Al riguardo, è particolarmente interessante l'orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione che proprio in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale sopra menzionate, ha stabilito che “in tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., atteso che nel caso sussiste violazione dell'art. 13 Cost. essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell'autorizzazione del soggetto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass., n. 4862 del 9.12.2003, Triolo; Cass., n. 22599del13.05.2005, Romano;Cass., n. 20236 del 25.01.2006, Nassiri; Cass., sez. IV, n. 38537 del 21.09.2007, Salatri; Cass. n. 10286 del 4.11.2008, Esposito; Cass. n. 4118 del 9.12.2008, Ahmetovic; Cass. n. 1827 del 4.11.2009, Boraco).
Quale è l'insegnamento della Suprema Corte?
In primo luogo, la Corte di Cassazione ha distinto il prelievo ematico effettuato nell'ambito del normale protocollo medico, cioè per necessità curative, da quello richiesto dalla polizia stradale per soddisfare le esigenze probatorie in ordine all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Nel primo caso, i risultati del prelievo possono essere utilizzati in sede processuale anche senza il consenso dell'interessato. Tale possibilità è dettata dal fatto che il suddetto prelievo costituisce un atto dovuto perché preposto alla tutela dell'interessato e non all'accertamento del reato. I risultati ottenuti sono pertanto rispettosi dei principi previsti dal codice di procedura penale in materia probatoria ed è corretto escludere qualsiasi forma di abuso sulla persona.
Nel secondo caso, i risultati del prelievo ematico ottenuti senza il consenso dell'interessato sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. perché lesivi della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost.: la ragione dell'espletamento del prelievo ematico è legata alle esigenze probatorie dell'organo inquirente e contrasta con il diritto di rifiutare pratiche sanitari invasive.
In definitiva, le sentenze sopra riportate evidenziano come il prelievo ematico è consentito dalla legge solo nell'ipotesi in cui vi sia il consenso dell'interessato e tale indicazione sembra essere puntualmente conforme al dettato costituzionale dell'art. 32. Significativa al riguardo è anche la sentenza della Corte di Cassazione (sez., I, n. 11886 del 14.2.2002, Jolibert) in cui si legittima “il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti”.
Si configura, pertanto, l’ipotesi che il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico per l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere espressione dell’esercizio di un diritto costituzionale del soggetto a rifiutare un trattamento sanitario invasivo della sua persona. E', pertanto, ragionevole ritenere che il predetto rifiuto non costituisca reato in quanto giustificato dall'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
Rappresenterebbe, tra l'altro, una grave contraddizione del sistema giuridico l'ipotesi in cui un medesimo comportamento venga contestualmente facoltizzato e punito.
Ai fini, infatti, della configurazione di un fatto previsto dalla legge come reato è necessario che l'episodio di vita preso in considerazione sia non solo tipico, ovvero corrispondente alla fattispecie incriminatrice prevista dalla legge, ma anche antigiuridico e colpevole. Ben sintetizza questa parte essenziale dello studio del reato l'incipit del “Fatto nella teoria generale del reato (Padova, 1930)di Giacomo Delitala, uno dei testi più autorevoli della letteratura penalistica italiana. L'insigne studioso apre, infatti, la sua opera affermando che “il reato è un fatto (umano) antigiuridico e colpevole”. Ciò vuol dire che una volta verificato che un dato accadimento corrisponde ad una norma penale incriminatrice, occorre fare un passo in avanti e accertare che lo stesso sia anche antigiuridico, ovvero non scriminato da alcuna causa di giustificazione. In caso affermativo si potrà procedere a verificare la sussistenza del requisito della colpevolezza, in caso di esito negativo vorrà dire che il fatto, pur corrispondendo alla previsione di una disposizione penale, è in realtà lecito ab origine.
Appare estremante curioso osservare come la giurisprudenza abbia inteso chiarire che l’eventuale rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico non configura alcuna violazione di quanto disposto dall’articolo 186, co.6 del codice della strada, essendo la tecnica ordinaria di accertamento prevista da tale norma quella rappresentata dall’alcoltest
(Cfr. Cass.sez.IV, 5 febbraio 2003, n.34438, in Cass.pen., 2004; Trib. Sondrio, 29 gennaio 2001, in Foro Ambrosiano, 2001, 241;Trib. Busto Arsizio, 21 aprile 2000, in Foro Ambrosiano, 2000, 380; Giudice di Pace di Oderzo 21 novembre 2000 secondo cui E' legittimo e non integra il reato previsto dall'art. 186 comma 6 c. strad. il rifiuto di sottoporsi al prelievo del sangue, con metodica di tipo invasivo, in quanto l'art. 379 del regolamento prevede quale unica metodica ai fini dell'analisi della concentrazione di alcool il ricorso all'apposito apparecchio non invasivo denominato etolimetro).
Ora, vero che tali Massime afferiscono al vecchio testo dell'art.186 C.d.S., però giova rilevare che le cose non sono cambiate, in quanto pur nella vigenza della nuova normativa, i precetti Costituzionali sono rimasti invariati, con la conseguenza che, in presenza di metodiche alternative che consentano l'accertamento con ugual grado di specificità, si deve dare la precedenza ai metodi meno invasivi per l'integrità della persona, con la conseguenza che - in siffatta ipotesi - è del tutto inconferente che il soggetto si sia rifiutato di effettuare il prelievo ematico, perchè esso ha dato la propria disponibilità ad ogni altro tipo di accertamento (etilometro, esame delle urine - id est alcoluria - esame del capello, ecc.), con la conseguenza che - non essendo stato richiesto di effettuare altri esami che non fossero quello ematico, vi è stata una patente omissione in primo luogo dei sanitari, che hanno ricevuto il soggetto, in quanto avrebbero dovuto essi stessi per primi proporre medologiche non invasive, e quindi dei verbalizzanti che - a mio avviso - avendo dichiarato addirittura il falso, potrebbero essere denunciati al proposito (nel verbale infatti si rileva che - dopo aver dato atto di un fantomatico rifiuto, il soggetto ebbe a dichiarare dirifiutare solo i metodi invasivi, dando la disponibilità per ogni altro tipo di accertamento; nel verbale del pronto soccorso si rileva che non è stato proposto alcun tes non invasivo, e che il soggetto rifiutava solo il prelievo ematico, ma non altre metodologie di analisi).
Si può quindi osservare che il principio costituzionale contenuto nell'art. 32 Cost. prevede la volontarietà di qualunque trattamento sanitario: la necessità del consenso del soggetto si pone in netto contrasto con l'ipotesi della possibile costrizione al prelievo ematico, diretto all'accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica allorché, sia per espressa previsione normativa di cui all'art. 379 del regolamento, sia per la disponibilità di strumenti di accertamento non invasivi, sia possibile procedere all'accertamento attraverso metodiche diverse. In altre parole, sotto il profilo costituzionale non si giustifica l'ipotetica obbligatorietà del controllo ematico ai fini dell'accertamento della contravvenzione prevista e punita dall'art. 186. Ma vi è di più.
Il rifiuto a sottoporsi a controllo ematico (ai soli fini di cui all'art. 186) si configura come l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito alla persona; non si tratta di discutere quali operazioni possano rientrare nel concetto di "trattamento sanitario", quanto di riflettere sulle operazioni di invasione della persona umana nella sua integrità e di possibile offesa alla sua dignità. Si concretizza, quindi, l'ipotesi che il rifiuto a sottoporsi a prelievo ematico, per l'accertamento dello stato di ebbrezza per uso di sostanze alcooliche, possa essere espressione dell'esercizio di un diritto costituzionale del soggetto a non essere sottoposto a trattamento sanitario invasivo della sua persona.
L'esimente prevista dall'art. 51 C.P., in tal caso, ove ritenuta sussistente dal Giudice in rapporto al caso concreto ed agli elementi sottoposti al suo giudizio, conduce all'assoluzione dell'imputato, in forza del dettato del terzo comma dell'art. 530 c.p.p.