AZZ........... riecco il problema, si personalizza il diritto!!
Ora, premesso che le Sentenze si impugnano, per farne valere i vizi, giova ricordare che c'è una bella differenza tra il dolo (sia esso diretto od eventuale) e la colpa (anche quella cosciente):
Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto, si ha quando l'agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della Colpa Cosciente. L'Agente decide di agire "costi quel che costi", accettando il rischio del verificarsi dell'evento.
Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione.
Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l'agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.
Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell'evento, ben distante dal dolo eventuale, l'agente prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito. Un esempio è dato da Tizio che guida a tutta velocità la macchina e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.
Nei reati commessi al volante, ed in specifico in stato di ebbrezza, ci sono stati tentativi di introdurre la figura del dolo omicidiario con la forma del dolo eventuale, ma la Cassazione, ex multis Sez. IV Pen., 18/02/2010, n° 11222, ha escluso il dolo eventuale in capo al conducente di un'auto che transitava col rosso ad un incrocio e investiva, uccidendolo, un motociclista.
Altrettanto ha fatto Cassazione penale, sez. IV, 10/02/2009, n° 13083 nel caso di un giovane che si era posto alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza e, volendo rimarcare agli occhi degli amici passeggeri e dei ragazzi, che poco prima ne avevano contestato la guida pericolosa, la propria sicurezza, il predominio e la padronanza dell'auto e della strada, aveva accelerato bruscamente all'interno di un centro cittadino, perdendo il controllo del veicolo stesso e investendo un pedone.
C'è in Parlamento un disegno di legge che introduce la figura dell'omicidio stradale, una via di mezzo tra l'omicidio colposo e quello preterintenzionale, ma non è ancora legge; comunque già oggi esistono aggravanti specifiche in relazione allo stato di ebbrezza (art.186 c.2 bis CdS), ma incidono solo sulla fattispecie amministrativa.
Non parlo di giustezza della pena, dico solo che - forse - poteva esserci più ponderazione, magari escludendo la sospensione condizionale (che non è automatica).