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quesito pagamento stipendio

Inviato: lunedì 16 luglio 2012, 21:32
da manu
Premetto che non è una cosa che mi riguarda direttamente.

La mia domanda: è possibile pagare uno stipendio in presenza di busta paga sotto 1000 euro in contanti?

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: lunedì 16 luglio 2012, 22:19
da jpm
No.
Non è più possibile nemmeno tra privati, figuriamoci nei rapporti di lavoro.

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: lunedì 16 luglio 2012, 22:25
da vinsempre
Mi pare che la soglia per i pagamenti contanti fra due soggetti sia proprio 1000 euro....bisogna vedere se c'è qualche altra norma che lo impedirebbe.

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: lunedì 16 luglio 2012, 22:27
da AeroGT
Sotto i 1000 euro si possono fare pagamenti in contanti

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: lunedì 16 luglio 2012, 22:29
da palla
AeroGT ha scritto:Sotto i 1000 euro si possono fare pagamenti in contanti
Quoto :)

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: lunedì 16 luglio 2012, 22:56
da jpm
Ma quindi i 500 euro a cosa si riferiscono?
[edit] opss... la pubblica amministrazione :killme:

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: lunedì 16 luglio 2012, 22:58
da SUPERFRA
jpm ha scritto:Ma quindi i 500 euro a cosa si riferiscono?
Poi in fase definitiva erano stati innalzati a 1.000€ .

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 7:29
da desertstorm
Se può interessarti questo è quanto dice la legislazione di riferimento. La applicazione dell'articolo è stata poi rinviata da marzo 2012 al 1° luglio 2012 nel decreto fiscale promulgato ad aprile 2012.

Art. 12 - Legge 22 dicembre 2011 n° 214 (decreto salvaItalia)

_____________

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del
contante



1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12
e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.

2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i
costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro
enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento
sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di
pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. L’eventuale opzione relativa ad un pagamento per
cassa deve essere evidenziata nella disposizione di pagamento trasmessa al tesoriere o al cassiere
dell’ente pagatore;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione
centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti
diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente
può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti
in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con
gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione
possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie
realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai
Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere
stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni
migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente di base.

4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità
di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conformea quanto stabilito dalla
sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto
corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei
casi di cui al comma 5, lettera d).

7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole
generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa.
In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il
seguente periodo: “La comunicazione della infrazione deve essere effettuata, entro lo stesso termine,
anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della
predetta Agenzia”.


Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 9:35
da manu
Allora da quello che ho capito un pagamento di uno stipendio sotto 1000 euro da parte di un privato può essere sempre effettuato in contanti...

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 10:09
da giuseppe122
qualunque pagamento può essere fatto in contanti SOTTO i 1000€

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 10:11
da Lucantropo
Occhio però Manu che il fatto che si POSSA non significa che il datore di lavoro DEBBA farlo solo perchè glielo si chiede (o per lo meno penso che non sia obbligato).... infatti a meno di realtà di dimensioni molto piccole/famigliari, non penso proprio che ci siano aziende disposte a pagare gli stipendi dei propri dipendenti in contanti ogni mese... altrimenti dovrebbero avere un caveau ed una scorta armata interna.. :@

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 10:38
da palla
Lucantropo ha scritto:Occhio però Manu che il fatto che si POSSA non significa che il datore di lavoro DEBBA farlo solo perchè glielo si chiede (o per lo meno penso che non sia obbligato).... infatti a meno di realtà di dimensioni molto piccole/famigliari, non penso proprio che ci siano aziende disposte a pagare gli stipendi dei propri dipendenti in contanti ogni mese... altrimenti dovrebbero avere un caveau ed una scorta armata interna.. :@
Difatti molte aziende hanno i caveau, sopratutto quelli che lavorano con extracomunitari che non hanno un conto corrente bancario. Ho un'amica che lavora in ragioneria di una grossa azienda edile e, prima dell'introduzione della limitazione del contante, viaggiavano a ritmi di 6/700.000 euro in contanti per pagare stipendi ed artigiani. Ora sono sui 150/200.000.

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 10:46
da Lucantropo
Caspita.. :@ :@ :@ :@ :@ :@

Comunque penso che un'azienda che non preveda internamente il pagamento in contanti non sia tenuta a farlo solo poiché il dipendente lo pretende, no?

Ad esempio io in occasione del mio primo impiego ricordo che dovetti aprire il conto corrente appositamente per ricevere lo stipendio (va beh, l'avrei fatto comunque!).. non mi avrebbero pagato diversamente.

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 11:22
da manu
Grazie a tutti per il chiarimento :)

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: martedì 17 luglio 2012, 19:13
da avvosaab
Vero quello che hanno detto gli altri, si pone un ulteriore problema, ovvero quello dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria - entro i limiti posti dalla norma - con strumenti "diversi" dal denaro contante (ovvero se la dazione di un assegno sia uno strumento estintivo dell'obbligazione verso il lavoratore\creditore di somma inferiore ai mille euro); questo è un argomento molto interessante, perchè Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.12.2007 n° 26617 ha affermato che nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per i quali non è imposta una diversa modalità di pagamento, il debitore può pagare mediante moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare; ne l primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come invece, può nel secondo motivo da valutare secondo le regole di correttezza e buona fede.
L’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del creditore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell’assegno

Più di recente, sempre le Sezioni Unite Civili ( Sent.4.06.2010, n. 13658) hanno specificato che Il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”.

Ciò non si pone in contrasto con l'orientamento precedente, poichè si parla di un "sistema che assicuri la disponibilità" della somma, e solo l'assegno circolare prevede la preventiva messa a disposizione del denaro corrispondente all'importo indicato.

In sostanza quindi, se il datore paga con assegno bancario, tale pagamento può essere rifiutato, ed il datore incorre in mora ma non così se avviene in caso di assegno circolare (ovviamente si esclude il bonifico bancario perchè è denaro contante).

In conclusione, se si vogliono far girare un po' i cosiddetti ad un datore un po' troppo "rompi", senza che lui possa dire nulla, gli si può rifiutare legittimamente un assegno bancario a pagamento dello stipendio, pretendendo contanti (se sotto i mille euro) ovvero assegno circolare o bonifico (se sopra)

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: giovedì 19 luglio 2012, 9:26
da Lucantropo
Ma se il datore ti offre il bonifico bancario tu lo puoi rifiutare, pretendendo i contanti, oppure no ?

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: giovedì 19 luglio 2012, 11:37
da avvosaab
No, perchè il bonifico è parificato ai contanti, o meglio sì, lo puoi rifiutare, però incorri nella "mora credendi" ovvero nella mora del creditore, con la conseguenza che il debitore si è liberato con un'offerta, che è stata ingiustificatamente rifiutata, sicchè l'obbligazione permane, però non sono dovuti nè interessi nè rivalutazione monetaria nè danni eventuali; mi spiego meglio: io ti devo 500 euro, e ti offro un assegno bancario- tu lo puoi rifiutare ed io se non ti offro un mezzo di pagamento ordinario ti devo pagare anche gli interessi, la rivalutazione monetaria ed eventuali danni (poniamo che si arrivi a 600 euro dopo un anno); io ti devo 500 euro, e ti offro un assegno circolare o un bonifico- tu lo rifiuti e così facendo, anche dopo un anno, io ti continuo a dovere sempre 500 euro

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: giovedì 19 luglio 2012, 18:56
da jpm
:?
Il bonifico è tracciabile, come fa ad essere considerato contante?

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: venerdì 20 luglio 2012, 9:19
da avvosaab
Il concetto giuridico di "contante" è differente da quello "pratico".

In ambito giuridico, si considera "contante o equivalente" quel pagamento che prevede la messa a disposizione immediata delle somme liquide, senza il bisogno di una preventiva autorizzazione al pagamento.

Nel caso dell'assegno circolare, come del bonifico, per l'effettuazione degli stessi, è oviamente necessario ed imprescindibile la messa a disposizione immediata e preventiva all'operazione della somma di denaro pari all'importo degli stessi, nonchè la disponibilità liquida del denaro stesso, cosa che non avviene con l'assegno bancaril, nel senso che esso viene pagato previa autorizzazione del trattario (ovvero della banca sul cui conto il titolo è rtatto), con la conseguenza che l'emissione di esso non presupone la preventiva esistenza dei fondi.

Re: quesito pagamento stipendio

Inviato: venerdì 20 luglio 2012, 17:12
da jpm
Ok... ma in questo caso, essendo operazioni tracciabili, non sono soggette al limite di 1000 euro... o sì?