quesito pagamento stipendio
La mia domanda: è possibile pagare uno stipendio in presenza di busta paga sotto 1000 euro in contanti?
QuotoAeroGT ha scritto:Sotto i 1000 euro si possono fare pagamenti in contanti
Poi in fase definitiva erano stati innalzati a 1.000€ .jpm ha scritto:Ma quindi i 500 euro a cosa si riferiscono?
Art. 12 - Legge 22 dicembre 2011 n° 214 (decreto salvaItalia)
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Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del
contante
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12
e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i
costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro
enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento
sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di
pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. L’eventuale opzione relativa ad un pagamento per
cassa deve essere evidenziata nella disposizione di pagamento trasmessa al tesoriere o al cassiere
dell’ente pagatore;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione
centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti
diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente
può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti
in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con
gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione
possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie
realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai
Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere
stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni
migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità
di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conformea quanto stabilito dalla
sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto
corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei
casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello
nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole
generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa.
In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si
applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il
seguente periodo: “La comunicazione della infrazione deve essere effettuata, entro lo stesso termine,
anche alla Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della
predetta Agenzia”.
Difatti molte aziende hanno i caveau, sopratutto quelli che lavorano con extracomunitari che non hanno un conto corrente bancario. Ho un'amica che lavora in ragioneria di una grossa azienda edile e, prima dell'introduzione della limitazione del contante, viaggiavano a ritmi di 6/700.000 euro in contanti per pagare stipendi ed artigiani. Ora sono sui 150/200.000.Lucantropo ha scritto:Occhio però Manu che il fatto che si POSSA non significa che il datore di lavoro DEBBA farlo solo perchè glielo si chiede (o per lo meno penso che non sia obbligato).... infatti a meno di realtà di dimensioni molto piccole/famigliari, non penso proprio che ci siano aziende disposte a pagare gli stipendi dei propri dipendenti in contanti ogni mese... altrimenti dovrebbero avere un caveau ed una scorta armata interna..