La legge n° 172 del 8 luglio 2003, all’articolo 10, abolisce la necessità della registrazione nel Pubblico Registro Automobilistico – PRA - dei rimorchi (caravan e TATS compresi) fino a 3,5 Tonnellate, e consente di effettuare la trascrizione del nuovo proprietario sulla sola carta di Circolazione.
Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e
gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo.
ART. 10.
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili".
In pratica sono nel registro delle autovetture, ma in volumi separati
