TASI - Tassa sui servizi indivisibili !
La TASI (TAssa Servizi Indivisibili) è una nuova tassa istituita dall'attuale legislatura e pubblicata nel supplemento ordinario n° 87 della gazzetta ufficiale n° 302 del 27/12/2013 in occasione della legge di stabilita 2014 cui questa tassa fa riferimento.
La TASI in realtà è una sorta "sottotassa", cioè è derivata dalla IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende la TASI e la IMU
Chi paga la TASI?
Tutti!!!!
Proprietari ed utilizzatori o inquilini di un immobile. Infatti a differenza dell'IMU, che ricordo, la nuova legge di stabilità ha abolito per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili classificati A1-A8-A9 e loro pertinenze che dovranno pagare) la TASI ha la presunzione del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale.
Come si calcola?
La base imponibile per il calcolo della TASI, non è (come dovrebbe essere) derivata dalla superficie dell'immobile ma è calcolata avendo come parametro il valore catastale dello stesso. Praticamente lo stesso valore usato per il calcolo dell'IMU.
Non vi sono detrazioni, in compenso, l'aliquota per il calcolo è stata abbassata ad un valore minimo pari allo 0,0025% per l'anno 2014
Non finisce qui però. Molto probabilmente, (non sono ancora riuscito a trovare il decreto giusto) i comuni avranno la facoltà di poter innalzare questo valore di uno 0,0008%. Ma che dovrà essere ripartito tra l'aliquota per l'IMU seconde case ed, appunto la TASI.
Lo so è complesso, ma provo a fare un esempio.
TASI aliquota 0,0025%
IMU seconde case aliquota 0,0106%
Aliquota imponibile dal comune 0,0008% - questo valore dovrà essere ripartito aggiungendolo alla due aliquote di cui sopra. Quindi potremmo avere ad esempio:
Una TASI allo 0,0030%
Una IMU allo 0,0109%
Oppure
Una TASI allo 0,0033%
Una IMU allo 0,0106%
.... e cosi via.
Esempio di calcolo aliquota 0,0033%:
Con un valore catastale di un immobile pari a 100.000 euri la TASI sarà 100.000*0,0033% = 330 euri (l'anno)
Come si paga ?
Con l'F24 sicuramente, ma siccome molti comuni non hanno ancora approvato i bilanci, non si conoscono ancora le aliquote definitive, ne le modalità ne la percentuale da versare in acconto.
Insomma, come tutte le cose, il tutto arriverà all'ultimo momento.
Qui sotto vi riporto il testo integrale relativo alla TASI tratto del S.O. della gazzetta ufficiale di cui sopra:
comma 639.
È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
comma 669.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
comma 670.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
comma 671.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
comma 672.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
comma 673.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
comma 674.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
comma 675.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
comma 676.
L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
comma 677.
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
comma 678.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
comma 679.
Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Diciamo che gli 80 euri in più che ha dato a molti il governo lo ha fatto per questo ................