Lucantropo ha scritto:Se ti beccano senza revisione dovrebbero essere 74€ di multa e ritiro del libretto... ..
Nuovo codice della strada (agosto 2010)
Art.80 comma 14
Ad esclusione dei casi previsti dall'art 176 comma 18,
chiunque circola con un veicolo che non
sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di
una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti (9). L'organo accertatore annota sul
documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla
circolazione fino alla revisione. E' consentita la circolazione
del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di
cui al comma 8 ovvero presso il compotente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali
ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.842 a euro 7.369.
All'accertamento della violazione di cui al periodo
precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I,
sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle
violazioni, si applica la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo
Art. 176 comma 18
18. Parimenti il conducente che circola sulle
autostrade con veicolo non in regola con la revisione
prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata
con esito favorevole, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624. È sempre disposto il fermo
amministrativo del veicolo che verrà restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo
la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano
le norme dell'art. 214. (4)
