Credo di dover fare un po' di aggiornamenti:
partiamo con i ricorsi; dal 7 ottobre 2011 i termini per opporsi al verbale di accertamento in caso di violazione al codice della strada saranno dimezzati e passeranno dagli attuali 60 giorni a 30. I termini per il ricorso decorrono dalla data di contestazione della violazione oppure dalla notificazione del verbale di accertamento. È quanto stabilito dal decreto legislativo 150/2011, che realizza la semplificazione dei riti civili prefigurata dalla delega contenuta nel provvedimento di riforma del processo civile di cui alla L. 69/2009, e quanto ulteriormente chiarito dal Ministero dell’interno in una circolare del 30 settembre.
Il D.Lgs. 150/2011 ha effettuato la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.
Al modello processuale del rito del lavoro sono state ricondotte anche le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’art. 204bis del D.Lgs. 285/1992. Per tali controversie si è optato per una disciplina compiuta del procedimento, evitando un mero rinvio per relationem alla disciplina dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione, come già disposto dal citato art. 204bis c.d.s., che rinviava alle modalità di proposizione del ricorso stabilite dall’art. 22 della L. 689/1981 e al procedimento fissato dal successivo art. 23. Benché, infatti, il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di infrazione del codice della strada presenti indubbie affinità (quanto a presupposti e struttura) rispetto allo schema descritto dall’art. 6 dello stesso D.Lgs. 150/2011 per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione, tuttavia, al fine di evitare incertezze interpretative legate alla verifica di compatibilità dei due riti, si è optato per una regolamentazione autonoma.
Principale novità, sulla quale si è soffermato anche il Viminale nella circolare del 30 settembre, attiene al dimezzamento dei termini per fare opposizione avverso il provvedimento di accertamento di violazione del codice della strada. Secondo la previsione dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2011, infatti, per tutte le infrazioni stradali accertate a partire dal 6 ottobre, il trasgressore ha a disposizione il ridotto termine di 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace, restando invece invariato il termine di 60 giorni per adire alternativamente la prefettura.
Un bel guaio il rito dellavoro, dovete sapere che con questo rito bisogna indicare SUBITO nel ricorso TUTTI I VIZI DELL'ATTO nonchè indicare SUBITO NEL RICORSO TUTTI I MEZZI DI PROVA (testi, documenti ecc.) e non si può più integrare in istruttoria.
Un bel regalo per le Amministrazioni pasticcione, o in mala fede, che potranno, in sede di autotutela amministrativa rimediare ai vizi dell'atto ijn corso di procedura e vanificare il vostro ricorso (viene rinotificata la multa correttamente o con i dati che si denunciavano mancanti, o senza i vizi, e siete\siamo fregati).
Vedremo come interpreterà la Giurisprudenza il ricorso ai poteri officiosi del Giudice (sempre possibili anche nel rito del lavoro)...
Passiamo ad una buona notizia:
La Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2011, n. 18049 interviene nuovamente sulla validità della notificazione ribadendo il principio già espresso in passato sul tema.
In particolare, si tratta del principio in base al quale la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del Codice della Strada (secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione) non è innovativa rispetto alla disposizione contenuta nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.
Pertanto, la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue – proseguono i giudici - nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.
Nel caso in questione il giudice di primo grado aveva ritenuto valide le notifiche delle multe effettuate dalla Polizia Municipale nello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto, in virtù dell’art. 201 del CdS e , non trovando il destinatario della multa, aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
In questo modo – spiegano i giudici – la Polizia non ha fatto altro che considerare valida una notifica inesistente, ammettendo come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario.
Sulla base di questo ragionamento la Corte ha cassato la sentenza impugnata ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 1 c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.
Quindi, anche se non è stato annotato il cambio d'indirizzo sui documenti dell'auto, la multa deve arrivare a voi al nuovo indirizzo, e sono INESISTENTI le notifiche fatte all'indirizzo indicato nella carta dicircolazione.
Adesso passiamo agli autovelox:
Obbligo della segnalazione preventiva dell’autovelox anche nel caso in cui il rilevamento non sia automatico, ma fatto dagli agenti con il telelaser; così si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 22 giugno 2011, n. 13727.
Ancora uno “scontro” tra la giurisprudenza ed il “temibile” autovelox……l’autovelox deve sempre essere segnalato;….ma “occhio alle date”: l’estensione anche alle postazioni che siano gestite direttamente dagli agenti è entrata in vigore a partire dal 4 agosto 2007.
Per i Giudici di Piazza Cavour, l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento “della velocità previsto, in un primo momento, dall'articolo 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. L. n. 168/2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma l- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi tele laser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia”.
Nulla multa, quindi, nel caso sia stata inflitta con il sistema telelaser se il controllo non è stato segnalato in maniera adeguata.
Però la Corte di Cassazione Sez.II Civile con Ordinanza 11 marzo – 4 luglio 2011, n. 14564 ha stabilito che l’omessa indicazione del numero di matricola dell’apparecchio di rilevazione, nel verbale di accertamento, non rappresenta motivo di nullità e che il verbale non recante il numero della matricola rimane valido e fa piena prova fino a querela di falso.
La Suprema Corte evidenzia che gli apparecchi per rilevare la velocità, regolarmente omologati, non sono subordinati a controlli periodici di taratura. Il numero di matricola dell’apparecchio non è elemento richiesto per la validità del verbale di accertamento, di conseguenza l’omessa indicazione non rappresenta motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa.
La Cassazione ribadisce inoltre che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dell’effettuazione dei rilievi eseguiti dalla polizia, e i relativi esiti valgono fino a prova contraria. Colui che vuole negare la validità probatoria delle attestazioni provenienti dalla Polizia deve pertanto fornire elementi concreti a dimostrazione del vizio di funzionamento degli apparecchi.
Non vi fermano e vi chiedono chi guidava? Leggete qui:
Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.
E' quanto chiarisce la Circolare 5 settembre 2011, n. 7157 con la quale il Ministero dell'Interno conferma quanto già stabilto con la precedente Circolare 29 aprile 2011, n. 3971.
In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell'art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
Che ne dite è abbastanza per oggi?
Allora ai prossimi aggiornamenti
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