Sapete che in Ticino, ogni tanto, le targhe vengono messe all'asta???
No??? Non lo sapete??? Allora buona lettura.......
In Svizzera non esistono le targhe personalizzate. Ma chi vuole avere un tratto distintivo anche sul suo veicolo, può acquistare una targa con un numero scelto. Il 30 novembre torna infatti l’asta delle targhe, dove verranno messe in vendita targhe per automobili e , una novità, anche quelle per le moto. Un’iniziativa che torna dopo sei anni dall’ultima asta.
I numeri più ambiti sono quelli più bassi. Avere una targa con tre o due cifre fa gola a molti. La prima asta si tenne nel 1994 e in quell’occasione vennero venduti cinquanta numeri con un ricavato di 428’000 franchi. Il record per una targa è del 2001, quando un automobilista pagò 33'000 franchi per una targa a due cifre. Il ricavato della vendita verrà destinato alla prevenzione stradale.
Chi è interessato può esprimere in anticipo i suoi desideri, sul sito della Sezione della circolazione, entro il 31 ottobre e il Cantone ne terrà conto, nel limite del possibile. Inoltre chi acquista una di queste targhe si impegna a immatricolarla entro due mesi. L’immatricolazione può avvenire solo dopo il pagamento e l’offerente può anche agire a nome di terzi, ma solo se in possesso di una procura scritta. Le targhe acquistate possono essere cedute solo al coniuge (o partner registrato) ai genitori e ai figli.
Ecco i numeri a due cifre disponibili per le automobili:
quando immatricolai la mia chiesi di poter aver la targa personalizzata (una cosa prevista, ma in Italia per passare dal dire al fare uuuuuuuuuuuuuuuuuu..............) SA 093 AB. Ma non è stato possibile
Ricordo una mercedes S inglese targata B4MRC, e su quattroruote era fotografata una targa austriaca W ASOLO 1
Le targhe personalizzabili sono una bella idea, che però per adesso è rimasta solo sulla carta (come tutte le belle idee in Italia); credo però che un suo perchè le targhe a 2 cifre ce l'abbiano: intanto credo che siano le più "antiche", quindi che possano essere un "vezzo" che l'automobilista impallinato certo apprezzi (ovvio che non la vedremo mai su una punto base o su una dacia).
Io personalmente - se fosse possibile (e se non fossero distrutte per demolizione, o legate al veicolo) - acquisterei una targa AT 10 o giù di lì; mi pare che anche da noi adesso sia al vaglio una legge che lega la targa non più al veicolo ma alla persona (come in Svizzera per esempio)
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
+ qualcos'altro....
avvosaab ha scritto:mi pare che anche da noi adesso sia al vaglio una legge che lega la targa non più al veicolo ma alla persona (come in Svizzera per esempio)
Magari!!!!!
In Svizzera in questo modo pagano una sola assicurazione legata alla targa (più precisamente alla persona) che poi spostano sui vari mezzi che hanno in possesso (che guidano) e mi sembra che sia anche una cosa giusta, visto che io posso guidare una macchina o moto per volta!!!!!...Magari avessi il dono dell'ubliquità!!!!!
avvosaab ha scritto:Ricordo una mercedes S inglese targata B4MRC, e su quattroruote era fotografata una targa austriaca W ASOLO 1
Le targhe personalizzabili sono una bella idea, che però per adesso è rimasta solo sulla carta (come tutte le belle idee in Italia); credo però che un suo perchè le targhe a 2 cifre ce l'abbiano: intanto credo che siano le più "antiche", quindi che possano essere un "vezzo" che l'automobilista impallinato certo apprezzi (ovvio che non la vedremo mai su una punto base o su una dacia).
Io personalmente - se fosse possibile (e se non fossero distrutte per demolizione, o legate al veicolo) - acquisterei una targa AT 10 o giù di lì; mi pare che anche da noi adesso sia al vaglio una legge che lega la targa non più al veicolo ma alla persona (come in Svizzera per esempio)
è tanto che se ne sente parlare ma per ora è stato fatto solo per i ciclomotori.
Saab 900 Turbo 5p 1996
Suzuki Swift Sport 1.4 Turbo 2019
Hyundai I10nline 2024
Confermo, art.100 comma 3 bis del Codice della Strada (il comma 8 prevede in più la personalizzazione)
Art. 100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (1) (2)
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (3)
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (soppresso)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento .
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (4)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. (4)
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94. (4)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi da art. 256 ad art. 263 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
(3) Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare antro dodici mesi dalla dta di entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010, n. 120.
(4) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010
Il Regolamento di cui si parla ovviamente ancora non c'è
attuali:SAAB 9.5og I serie Estate 3.0t asimmetrico Griffin B308E 200 hp autom.4m my '00; SAAB 9.5og II serie Sedan 2.3TS AERO B235R Stage II 250 hp autom.5m my '02
+ qualcos'altro....