Incidenti e colpa
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Incidenti e colpa
http://attualita.tuttogratis.it/cronaca ... e/P165437/
Adesso so che se guido ubriaco a 120km/h in una stradina e uno mette il muso fuori, lo prendo in pieno, stermino la sua famiglia, a lui gli danno il concorso di colpa, io patteggio la pena, prendo due anni ma non li faccio e oltretutto non mi levano neppure la patente.
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Re: Incidenti e colpa
E' UNO SCHIFO TOTALE
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Re: Incidenti e colpa
Purtroppo in Italia non c'è limite al peggio.
In altri paesi si va in galera per il solo fatto di essere ubriachi.
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palla
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Re: Incidenti e colpa
QUOTO!NickStick ha scritto:http://livesicilia.it/2012/06/14/incide ... a-due-anno
http://attualita.tuttogratis.it/cronaca ... e/P165437/
Adesso so che se guido ubriaco a 120km/h in una stradina e uno mette il muso fuori, lo prendo in pieno, stermino la sua famiglia, a lui gli danno il concorso di colpa, io patteggio la pena, prendo due anni ma non li faccio e oltretutto non mi levano neppure la patente.
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Re: Incidenti e colpa
Non ci si puo' credere che siamo messi talmente male è pazzesco che in un paese civile si possano permettere certe cose.
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Re: Incidenti e colpa
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Re: Incidenti e colpa
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Re: Incidenti e colpa
il giudice che scrive la sentenza.. il senso della misura non ce l'ha? Il buon senso non ce l'ha? Il senso del giusto/sbagliato non ce l'ha? Un cuore non ce l'ha?
Non riesco a capire come possa anche solo emanare una sentenza del genere e continuare a dormire la notte..

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Re: Incidenti e colpa
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Re: Incidenti e colpa
darei l'omicidio volontario(passibile d'ergastolo) e non il colposo
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E ricordate: Le SAAB non sono automobili,sono aerei che volano molto basso!
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Re: Incidenti e colpa

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Re: Incidenti e colpa
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Re: Incidenti e colpa
Il post d'apertura mi pare che dimostri il contrario..........Lucantropo ha scritto:da qualche anno dopo la riforma del codice della strada se non sbaglio dovrebbe essere così..
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E ricordate: Le SAAB non sono automobili,sono aerei che volano molto basso!
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Re: Incidenti e colpa
Però, forse no.. parla di gennaio 2011.. credo che nel caso dovesse essere già in vigore.. magari ricordo male..

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Re: Incidenti e colpa
Lucantropo ha scritto:Ma io mi domando....
il giudice che scrive la sentenza.. il senso della misura non ce l'ha? Il buon senso non ce l'ha? Il senso del giusto/sbagliato non ce l'ha? Un cuore non ce l'ha?
Non riesco a capire come possa anche solo emanare una sentenza del genere e continuare a dormire la notte..
Luca il problema principale sai qual'è?
Nemmeno il quello che può decidere o meno il giudice, ma il fatto che il codice penale o di procedura penale o magari qualche particolare procedura giudiziale che gli consenta di fare quello che ha fatto.
E chi realizza il o i codici ?!?!?!?! PEr certo non i giudici!
Quindi, sicuramente il giudice ha un suo peso notevole nel sentenziare un giudizio, ma sono le norme che vanno modificate
Uno che commette un omicidio, che stupra una donna o qualche altro violento crimine NON può uscire dopo due o tre anni di carcere (o ancora peggio andare ai domiciliari senza manco passare per la cella di un carcere) perchè magari era minorenne, ha patteggiato, c'è lo sconto se è la prima volta etc etc , NON PUO'.
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Re: Incidenti e colpa
Ora, premesso che le Sentenze si impugnano, per farne valere i vizi, giova ricordare che c'è una bella differenza tra il dolo (sia esso diretto od eventuale) e la colpa (anche quella cosciente):
Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto, si ha quando l'agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della Colpa Cosciente. L'Agente decide di agire "costi quel che costi", accettando il rischio del verificarsi dell'evento.
Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione.
Il dolo specifico consiste in una finalità ulteriore che l'agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.
Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell'evento, ben distante dal dolo eventuale, l'agente prevede sì l'evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito. Un esempio è dato da Tizio che guida a tutta velocità la macchina e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che ciò non si verificherà.
Nei reati commessi al volante, ed in specifico in stato di ebbrezza, ci sono stati tentativi di introdurre la figura del dolo omicidiario con la forma del dolo eventuale, ma la Cassazione, ex multis Sez. IV Pen., 18/02/2010, n° 11222, ha escluso il dolo eventuale in capo al conducente di un'auto che transitava col rosso ad un incrocio e investiva, uccidendolo, un motociclista.
Altrettanto ha fatto Cassazione penale, sez. IV, 10/02/2009, n° 13083 nel caso di un giovane che si era posto alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza e, volendo rimarcare agli occhi degli amici passeggeri e dei ragazzi, che poco prima ne avevano contestato la guida pericolosa, la propria sicurezza, il predominio e la padronanza dell'auto e della strada, aveva accelerato bruscamente all'interno di un centro cittadino, perdendo il controllo del veicolo stesso e investendo un pedone.
C'è in Parlamento un disegno di legge che introduce la figura dell'omicidio stradale, una via di mezzo tra l'omicidio colposo e quello preterintenzionale, ma non è ancora legge; comunque già oggi esistono aggravanti specifiche in relazione allo stato di ebbrezza (art.186 c.2 bis CdS), ma incidono solo sulla fattispecie amministrativa.
Non parlo di giustezza della pena, dico solo che - forse - poteva esserci più ponderazione, magari escludendo la sospensione condizionale (che non è automatica).
+ qualcos'altro....
- NickStick
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Re: Incidenti e colpa
Avvo, non credo che si tratti di questo, credo che si tratti dell'allontanamento del sentire comune dai risultati delle sentenze.avvosaab ha scritto:AZZ........... riecco il problema, si personalizza il diritto!!![]()
Certo, non si puo' seguire il sentire comune senza freni, si rischia che lo stato si metta alla pari di coloro che devono essere puniti, ma non si puo' nemmeno accettare che la sanzione sia sproporzionatamente lieve rispetto alla gravita' del comportamento tenuto e dei danni causati.
In questi casi rilevo una pesantissima responsabilita' morale di chi produce una siffatta sentenza perche', a differenza del legislatore, ha davanti agli occhi la fattispecie concreta.
Le circostanze aggravanti ed attenuanti (correggimi se sbaglio) dovrebbero dare al giudice la possibilita' di applicare "con maggiore precisione" la norma astratta alla fattispecie concreta.
Da uomo della strada, la sentenza di Trapani, la capirei se applicata ad un padre di famiglia alcolizzato (ma in cura) che a 50 all'ora urta un pedone che muore.
Quindi vorrei una legge diversa e una diversa possibilita' di applicazione oltre che una diversa valutazione.
Il 22enne che beve e va a 120 all'ora se ne frega del resto del mondo e qualcuno gli deve insegnare a non farlo.
La patente poi, per lui dovrebbe diventare un lontano ricordo, se non per sempre almeno per una decina di anni, altrimenti ci ritroveremo a piangere e recriminare quando il 22enne mettera' sotto il prossimo e magari sara' un nostro caro.
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- avvosaab
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Re: Incidenti e colpa
Intanto c'è già una norma specifica in tema di patente ed è l'art.186 c.2 bis nonchè, in tema di bilanciamento delle circostanze, il comma 2 septies; quindi la "forbice" tra il minimo ed il massimo consente già al Giudice di parametrare la pena, anche tenuto conto che in questo caso l'art.589 c.p. al comma 3 specifica proprio una pena da 3 a 10 anni in caso di violazioni della norma del CdS in tema di ebbrezza, ma tale norma, introdotta solo il 23 maggio 2008 non si applica ai fatti precedenti, così come il comma 4, parimenti applicabile (morte di più persone) eleva ulteriormente la pena fino al triplo (con il limite dei 15 anni), ma si tratta, secondo la Giurisprudenza, di circostanze ad effetto speciale, con la conseguenza che le stesse, in caso di bilanciamento, devono considerarsi tamquam non essent (parlo dell'ultimo comma, perchè il comma 3 stabilisce una fattispecie autonoma e non una circostanza), con la conseguente applicabilità dell'ipotesi base:
Per cui posso rinvenire tale ragionamento: pena base anni 3 di reclusione, circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, riduzione per il rito abbreviato, aumento per la continuazione in relazione all'art.186 CdS, pena complessiva anni 2 di reclusione (in caso di continuazione la pena dell'arresto si converte in reclusione), ovvero pena base anni 3, circostanze equivalenti, riduzione per il rito, per cui anni 2, oltre all'arresto convertito in pena pecuniaria per l'art.186 CdS.
Certo, in questo caso la pena base avrebbe potuto essere più elevata, ma è un ragionamento che farà la Corte d'Appello, sulle circostanze, non posso dire perchè anche il comportamento processuale di chi ammette il fatto e mostra pentimento merita considerazione, vista la finalità costituzionalmente sancita della pena come "redenzione\educazione" e non come "punizione".
+ qualcos'altro....
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Re: Incidenti e colpa
Allora "rieduchiamo" giacche' anche quello che ha ammazzato 7 ciclisti aveva avuto la patente ritirata per un sorpasso in curva, evidentemente la pena non fu particolarmente rieducativa perche' il "bischero" ha nuovamente fatto danno.
Con conseguenze peggiori della prima volta.
http://www.corriere.it/cronache/10_dice ... aabc.shtml
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Re: Incidenti e colpa
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Motociclista non fa indossare il casco al passeggero: è omicidio colposo
[/b]Cassazione penale , sez. IV, sentenza 08.11.2012 n° 43449
Se il motociclista non fa indossare il casco al passeggero, in caso di incidente, risponde di omicidio colposo, con la sentenza 8 novembre 2012, n. 43449, che ha ritenuto del tutto irrilevante che il soggetto trasportato fosse maggiorenne e, quindi, capace e pienamente responsabile delle sue azioni.
Il fatto vedeva un motociclista essere condannato per omicidio colposo per non aver fatto indossare il casco alla sua passeggera che, a seguito di un incidente, è deceduta.
Secondo i giudici della Suprema Corte, sebbene il codice della strada stabilisca che il conducente è responsabile per il mancato rispetto dell’obbligo del casco, da parte del passeggero, solo se quest’ultimo è minorenne, il conducente è comunque responsabile per omesso controllo, a nulla rilevando che manchi una specifica violazione contravvenzionale.
Per la Corte di Cassazione, quindi, correttamente all’imputato è stato addebitato l’omesso controllo dell’uso del casco da parte della passeggera.
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Secondo voi è giusto condannare il pilota per omicidio colposo?
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